Beni esclusi dalla comunione legale dei beni e separazione del coniugi.





Salve
Sono sposato in comunione di beni e mi sto separando Qualche anno fa (matrimonio già in corso)sono stato beneficiario di una successione. Ho utilizzato questo importo -assieme ad altri risparmi comuni con mia moglie ed ad un mutuo contratto- per acquistare un immobile, intestato a me e mia moglie.

Ora mi domando se il fatto di aver utilizzato detto importo per l'acquisto di un bene registrato cointestato possa di fatto essere considerato come una 'donazione' al nucleo familiare o se ho piuttosto diritto a considerare la quota acquistata con i fondi ricevuti da successione come una parte esclusivamente mia, nel caso l'immobile sia venduto.

Spero il quesito sia chiaro a sufficienza.

Cordiali saluti.



RISPOSTA



Le norme di riferimento della nostra consulenza sono l’articolo 179 del codice civile che elenca i beni esclusi dalla comunione legale e l’articolo 192, III comma del codice civile che disciplina la restituzione delle somme personali del coniuge, impiegate per investimenti comuni.

Articolo 179 del codice civile - Beni personali esclusi dalla comunione legale.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (c.c. 2043) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché cio' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.


Articolo 192 del codice civile - Rimborsi e restituzioni.

Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.


Tanto premesso, in caso di vendita dell’appartamento in comunione, avrai diritto di prelevare dal corrispettivo di vendita dell’immobile, a titolo di rimborso, le somme personali utilizzate per l’acquisto dell’appartamento medesimo.
Se l’appartamento non dovesse essere venduto, avrai diritto di prelevare beni comuni, sino a concorrenza del tuo credito, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 192 del codice civile.

Tanto premesso, possiedi la documentazione probatoria idonea a dimostrare che l’appartamento in comunione è stato acquistato anche con le tue risorse personali, derivanti da un’eredità (ad esempio ricevute dei bonifici, dichiarazioni per iscritto di tua moglie … ) ???

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.