Restituzione dei regali fatti tra fidanzati al termine della relazione affettiva
Salve avvocato,
vorrei porle un quesito:
La mia compagna(premetto che ancora non ci convivo)da svariati anni mi fa dei regali anche piuttosto costosi, ad esempio abbigliamento orologio e un portatile, io invece, sono disoccupato e verso in precarie condizioni economiche. Da alcuni mesi mi ripete in continuazione che mi sto arricchendo sulle sue spalle, senza averle mai chiesto nulla, credo che alludesse al arricchimento senza giusta causa.
1) qualora dovessimo lasciarci potrebbe esercitare il suddetto arricchimento nei miei confronti e quali sarebbero le conseguenze, considerando che non ho nulla, perchè vivo sotto casa dei miei genitori ?
2)Avendo quasi sempre pagato con la carta di credito, il relativo scontrino fiscale oppure la transazione che attesta l'avvenuto pagamento, costituisce titolo per chiedermi la restituzione dei regali e in che modo?
3)sussiste l'ipotesi di espropriazione mobiliare dal momento che la mia residenza è comunque in casa dei miei genitori i quali vivono di pensione sociale?
RISPOSTA
L’azione generale di ingiustificato arricchimento, prevista dall’articolo 2041 del codice civile, non è utilizzabile dalla tua partner, nella fattispecie in esame, per un motivo molto semplice.
La compagna non ti ha arricchito senza una giusta causa, ma a titolo di donazione; sussiste un valido titolo giuridico, circa il trasferimento dei beni in questione (abbigliamento, portatile, orologio … ), quindi l’articolo 2041 del codice civile non ha alcuna pertinenza con la restituzione dei regali fatti tra fidanzati. La donazione consiste fondamentalmente in una regalia ed i regali non si restituiscono, salvo tassative ipotesi previste dalla legge.
Articolo 2041 del codice civile - Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
La norma a cui dobbiamo fare riferimento invece, è l’articolo 80 del codice civile.
Articolo 80 del codice civile - Restituzione dei doni.
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e' avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
I regali che hai ricevuto, sono stati donati a causa di una promessa di matrimonio, fatta per atto pubblico o per scrittura privata ??? Mi sembra di capire di no, non avete nemmeno cominciato a convivere.
Tanto premesso, la compagna non ha diritto di chiederti la restituzione dei regali, nemmeno in caso di cessazione della relazione affettiva.
Non ci sarà alcuna espropriazione, né un processo o un pignoramento a tuo carico.
Non hai certamente costretto la tua compagna a fare questi regali, quindi “puoi dormire sonni tranquilli” !!!
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.