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Separazione e tetto coniugale: diritti, doveri e prove da conservare





Buongiorno, nel caso di due coniugi sposati, senza figli e in comunione di beni, uno dei coniugi può lasciare il tetto coniugale se viene intimato a farlo da parte dell'altro coniuge?

RISPOSTA

Certamente sì, in assenza di figli si può porre fine alla convivenza coniugale anche prima di essere separati legalmente, con il benestare dell’altro coniuge oppure sussistendo una giusta causa di allontanamento (violenza del coniuge sull'altro coniuge ad esempio).
Non potrebbe configurarsi ovviamente il reato di abbandono di minori, punito dall'articolo 591 del codice penale.
Una domanda: il coniuge che abbandona il tetto coniugale su intimazione dell'altro coniuge, sarà in grado di dimostrare al giudice di essere stato intimato a farlo, in sede di processo civile per separazione legale?
Questa intimazione risulta almeno dalle chat oppure dallo scambio di email?
Ricorda che il coniuge intimante potrebbe sempre negare di aver intimato la moglie o il marito a lasciare il tetto coniugale prima della separazione legale.
La risposta è sì, ma attenzione a conservare le prove dell'intimazione a lasciare il tetto coniugale.



Può avere conseguenze farlo prima della separazione legale?

RISPOSTA

No.
Si può porre fine alla convivenza coniugale anche prima di essere separati legalmente, con il benestare dell’altro coniuge oppure sussistendo una giusta causa di allontanamento.



Se i due coniugi vivono in una casa di proprietà solo di uno dei due, l'altro coniuge quando si separa può ottenere una parte del patrimonio visto che ha finanziato la ristrutturazione dell'abitazione?

RISPOSTA

Sì, certo, dimostrando di avere sostenuto in proprio queste spese, tramite fatture intestate esclusivamente al coniuge onerato e tramite i bonifici effettuati dal conto corrente personale anziché dal conto cointestato ai due coniugi.
Sempre che non siano decorsi dieci anni dalla spesa, in considerazione della prescrizione decennale del diritto di credito, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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