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L'assegno unico può essere pagato al 100% al genitore collocatario con prevalenza dei figli minori





Buongiorno, sono una madre di due bambini rispettivamente di 6 e 10 anni. Sono separata legalmente dal padre dal novembre 2020. Al momento della separazione non avevamo nessuna casa di proprietà. Io vivo con i bambini (genitore collocatario) e pago personalmente l'affitto della casa dove stiamo (550 euro mensili) il padre successivamente ha comprato casa e paga il mutuo di questa casa dove vive da solo (400 euro mensili). Entrambi lavoriamo a tempo indeterminato, io attualmente ho uno stipendio netto di 1.700 euro mensili per 13 mensilità.
Il padre ha fatto carriera e dal 2021 ad oggi, ha uno stipendio che supera sempre mensilmente i 2.000 euro netti per 13 mensilità (fa molte ore extra di straordinario).
Nel 2020 abbiamo deciso per una separazione consensuale dove lui può vedere i bambini due volte a settimana di pomeriggio per 3 ore circa e tenerli ogni due week-end uno con lui. Ovviamente per via del suo lavoro e dei turni o degli impegni dei bambini (scolastici e sportivi) può capitare che li veda per un pomeriggio solo a settimana così come possono essere tre pomeriggi anziché due, decidiamo di volta in volta in base alle esigenze sue ed al bene dei bambini senza nessun contrasto. Ci sono molti mesi dell'anno in cui il padre manca anche per 15 o 20 gg al mese per lavoro o perché impegnato sentimentalmente con un'altra persona che vive a km di distanza da lui. La sua presenza non è sempre garantita per farla breve e non posso mai saperlo con preavviso.
Quando c'è stata la sentenza abbiamo deciso di comune accordo per un mantenimento da parte sua ai piccoli di 250 euro a testa (500 euro totali) con adeguamento ISTAT al 75% siamo arrivati ad oggi al 540 euro mensili totali, spese extra ripartite al 50%.
Nel 2022 è stato istituito l'Assegno unico universale a favore dei figli e da quel momento in poi abbiamo preso metà assegno a testa (240 euro lui e 240 euro io).
Di fatto quindi dalla sua tasca escono 300 euro per il mantenimento dei due bambini, perché continua a versare 540 euro ma prende 240 euro dall'Inps.
Alla mia richiesta di prendere io al 100% l'assegno unico (essendo genitore collocatario nonché genitore che si occupa abitualmente dei bambini e ne gestisce quotidianamente i loro bisogni) ho ricevuto un netto rifiuto. Ho anche proposto al padre di versare la sua metà di Assegno Unico sul libretto intestato ai bambini (usufruibile solo da loro dopo la maggior età) in modo da garantire un fondo futuro a loro per gli studi ma anche lì non si è mostrato disponibile. Gli ho fatto presente più volte che l'assegno unico è un beneficio a favore dei figli e non dei genitori. Vorrei sapere se è lecita la mia richiesta e posso avanzare tale proposta legalmente visto che ci accingiamo a procedere a breve con il divorzio. Grazie.

RISPOSTA

Dal contenuto della tua email, presumo che tu sia già a conoscenza dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. I Civile, n. 4672/2025 che ha affrontato direttamente il tema dell'assegno unico, chiarendo che il genitore collocatario può ricevere integralmente l’assegno, anche in presenza di un affidamento condiviso. Riporto i passaggi fondamentali dell'ordinanza della Cassazione, in materia di spettanza dell'assegno unico: “L'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi".
Stante il tenore letterale della norma sull'assegno unico, occorre considerare la Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
La Cassazione ha ritenuto di condividere la suddetta interpretazione dell'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione. L'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps”. La Corte di Cassazione, facendo propria l’interpretazione contenuta nella Circolare INPS n. 23/2022, ha chiarito che, anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l’intero importo dell’Assegno Unico Universale per garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane. La tua richiesta sarà avanzata con il ricorso per il divorzio giudiziale.
Considerato che è interesse di entrambi i coniugi, divorziare il prima possibile (hai scritto che lui ha un'altra relazione sentimentale, pertanto potrebbe avere interesse a sposarsi per la seconda volta), ti consiglio di comunicare all'ex marito che se vuole procedere con un divorzio consensuale, deve concederti il 100% dell'assegno unico, altrimenti ti costringerà a procedere con un ricorso per divorzio giudiziale, procedura aggravata che arrecherebbe nocumento ad entrambi.
Se lui ha un minimo di ragionevolezza, dovrebbe accettare lo scambio divorzio consensuale – assegno unico al 100% alla madre.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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