Quantificazione assegno mantenimento in favore del figlio minore
Sono una donna con un figlio di quasi 23 mesi che si sta separando dal compagno (non siamo sposati).
Il bambino vive con me nella casa di mia proprietà di cui sto pagando un mutuo e viviamo a Padova.
Il mio ex compagno vive e lavora in Puglia, a 1000 km di distanza.
Vede il bambino ogni 2 settimane circa e in casa mia.
Vorrei sapere a quanto ammonterebbe il mantenimento del bambino, considerando che sta sempre con me e mai con il padre.
RISPOSTA
Trattandosi di un affidamento condiviso del minore, con determinante prevalenza in capo alla madre, l'assegno di mantenimento sarà pari al 25% del reddito netto del padre, sempre che il padre abbia una situazione reddituale media.
Secondo le tabelle giurisprudenziali del tribunale di Monza, in uso presso la quasi totalità dei tribunali italiani, l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, sarà pari al 25% del reddito netto mensile del padre.
Riporto una stralcio delle tabelle del tribunale di Monza che allego:
“Nelle situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile, in relazione ai redditi dell’obbligato, è la seguente:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00)”.
Considera che ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio.
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Mi occorre anche sapere se la babysitter rientra tra le spese di mantenimento o in quelle extra. Attualmente il bimbo sta in casa con la babysitter ed io lavoro metà giornata.
RISPOSTA
La babysitter è una spesa straordinaria subordinata al consenso di entrambi i genitori, come indicato nel protocollo del tribunale di Roma che ti allego.
Dovrà essere suddivisa al 50% tra i due genitori, considerato che la presenza della babysitter è indispensabile.
Mi dirai: ma se il padre si rifiutasse di rivolgersi ad una babysitter?
Vorrà dire che manderà la nonna paterna a fare da babysitter, la quale si alternerà con la babysitter alla quale ti sei rivolta.
Da ottobre il bambino andrà al nido ma abbiamo comunque bisogno di tenere la babysitter per quando starà male. Vi ringrazio si da ora.
RISPOSTA
Anche la retta del nido è una spesa straordinaria subordinata al consenso di entrambi i genitori, come indicato nel protocollo del tribunale di Roma.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 337 del codice civile