Ricorso al Giudice dell'esecuzione per chiedere che il reato sia dichiarato estinto

 

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Aggiornamento “riforma Orlando del casellario giudiziale”: quali procedimenti penali non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici?

A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:

1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.

 

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Salve avrei bisogno di una vostra consulenza. In breve vi indico il problema per potervi dare la possibilità di stilare il preventivo per la consulenza stessa.
In data 02/2009 il GIP di palermo ha emanato un decreto penale di condanna relativo all'infrazione dell' art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) condannandomi al pagamento 1300EUR di ammenda così calcolati:20gg di arresto ridotti a 10gg 380EUR+920EUR ammenda. Il tutto mi è stato notificato il 02/2011 e pagato il dovuto il 03/2012 previo ricevimento della cartella esattoriale.
Nel 07/2014 dovendomi iscrivermi all'albo dei praticanti commercialisti alla domanda "ha subito condanne penali?" non sapevo cosa scrivere. Allora mi recai al tribunale di Genova per richiedere il Casellario giudiziario e dal documento compare il decredo penale del 2009 nonostante nel decreto penale di condanna sia indicato che dopo 5 anni per i delitti e 2anni per le contravvenzioni in mancanza di ulteriori reati simili lo stesso si sarebbe estinto.



RISPOSTA



Vorrei fare un premessa.
Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si estingue:

ñ Nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di delitto;
ñ Nel termine di due anni, quando la sentenza o il decreto concerne una contravvenzione.
Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione di “reato estinto” in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale. Pertanto la persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorsi i suddetti termini può rivolgere istanza al giudice che ha emesso il provvedimento affinché disponga la estinzione del reato ex artt. 445, II comma e 460, V comma c.p.p.

Tale istanza può essere presentata unicamente a condizione che nei predetti termini il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

Puoi fare ricorso al Giudice dell'esecuzione per chiedere che il reato sia dichiarato estinto; se quest’ultimo accoglie l’istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p., viene inviato il foglio complementare al Casellario giudiziale competente. La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della dichiarazione di estinzione del reato ma si determina soltanto una annotazione che compare di seguito all’indicazione degli estremi della sentenza.

L'ESTINZIONE DEL REATO NON E' AUTOMATICA, MA DEVE ESSERE RICHIESTA !!!



Le mie domande sono queste:

 

Posso partecipare ai concorsi pubblici compresi quelli del ministero della difesa?



RISPOSTA



Una volta che il reato sarà dichiarato estinto, a seguito della tua istanza, ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 del codice di procedura penale, potrai partecipare a tutti i concorsi pubblici, salvo quelli in cui sia previsto il requisito della “condotta incensurabile” come il concorso in magistratura ad esempio.



Nella maggior parte dei concorsi c'è la domanda "ha subito condanne penali?" e dopo "se si quali?". Devo indicare il decreto penale? Se si con quale sintassi?



RISPOSTA



Occorre indicare di avere subito una condanna con decreto penale per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 186 cds, reato dichiarato estinto con ordinanza del xx/xx/xxxx, ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 del codice di procedura penale.



Questo decreto di condanna può escludermi dalla partecipazione di concorsi quali agenzia delle entrate, inps, vigili del fuoco, polizia ecc..ecc..?



RISPOSTA



No, salvo i concorsi pubblici in cui sia previsto il requisito della “condotta incensurabile” come il concorso in magistratura ad esempio.



Questo mio reato commesso resterà a vita sulla fedina penale?Cerco di un vostro riscontro vi porgo i miei saluti



RISPOSTA



Sì, ma accanto ci sarà l'annotazione relativa all'estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 del codice di procedura penale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.