Prescrizione della responsabilità penale del medico per lesioni gravi





Mio padre viene operato nel 2001 per un'asportazione della Tiroide (tiroidectomia totale). Tutto è risolto e viene dimesso dopo cinque giorni di degenza in una Clinica privata. Passano gli anni e precisamente il 11 settembre 2012, viene ricoverato nella stessa clinica e a dire dei medici doveva operarsi con un'urgenza per una occlusione ad una arteria a causa di un carcinoma. Purtroppo mio padre muore in circostanza misteriose e noi della famiglia decidiamo di denunciare il caso in Procura e viene subito disposta l'autopsia. E qui la sorpresa!!! Nella relazione autoptica del medico legale nominato dalla Procura ad un certo punto descrive:(...) presenza di tiroide rosea in buono stato e in posizione regolare con grandezza riferita all'età.(...). Naturalmente oggi, cioè maggio 2013 ci accorgiamo che nel lontano 2001, quella tiroidectomia totale non avvenne MAI, con conseguenza di truffa allo Stato, truffa al SSN, lesioni gravi al paziente, falso materiale e falsità nella cartella clinica. Il quesito è: avendo solo ora scoperto i reati su menzionati è possibile parlare di prescrizione? Grazie



RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, si considerano irrimediabilmente prescritti tutti i reati indicati nella tua email, salvo uno: potrebbe non essere prescritto il reato di lesioni gravi e volontarie al paziente da parte del medico.
Se l'occlusione ad un'arteria a causa di un carcinoma, fosse la conseguenza diretta della mancata tiroidectomia totale, i termini di prescrizione del reato di lesioni colpose inizierebbero a decorrere dal giorno in cui si è manifestata l'occlusione ai danni del paziente.
Nel delitto di lesioni personali provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8904 del 08/11/2011).
Il principio giuridico è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, emessa in data 22 gennaio – 20 maggio 2013, n. 21598.

Mi pare di capire che l'occlusione sia conseguenza della mancata tiroidectomia totale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.