Pagamenti tracciabili, riduzione dei termini di decadenza accertamento regime premiale ISA visto di conformità su credito Iva Irap Imposte dirette
UN SOGGETTO AGENTE DI COMMERCIO HA AVUTO DALL'INPS UN ACCERTAMENTO PER L'ANNO 21018 PUO INVOCARE IL REGIME DI DECADENZA PER AVER AVUTO TUTTO TRACCIABILE?
RISPOSTA
L'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili, si applica esclusivamente in materia di accertamenti IVA e imposte sui redditi.
Leggiamo il suddetto articolo 3:
1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Si fa riferimento a due termini di decadenza, il primo previsto dal testo unico Iva ed il secondo previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Questo regime premiale non si applica agli accertamenti INPS.
L'agente di commercio pertanto, non può invocare la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, trattandosi appunto di un accertamento INPS.
IL REGIME PREMIALE ISA SI APPLICA ANCHE AI TRIBUTI LOCALI E ALL'INPS? GRAZIE
RISPOSTA
In via ordinaria, per compensare un credito fiscale, è necessario ottenere un visto di conformità al fine di verificare la regolarità del credito. Con il regime premiale ISA, non è più necessario richiedere il visto per i crediti IVA, IRAP, Imposte Dirette, se il credito compensato rientra nei limiti stabiliti dalla seguente norma di legge. Si tratta del regime premiale previsto dall’art. 9-bis Decreto Legge n. 50/2017 comma 11 per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA. L’art. 9-bis del decreto citato, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, prevede:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento all'Iva nonché ai redditi di impresa e di lavoro autonomo;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il regime premiale ISA previsto dall’art. 9-bis D.L. n. 50/2017 comma 11, non riguarda né i tributi locali né l'INPS.
Detto ciò, è ovvio che il contribuente avrà la facoltà di compensare i crediti con i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive; ma l’esonero dall’apposizione del visto di conformità riguarda soltanto i crediti IVA, IRAP e Imposte Dirette.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127 Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
- DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

