Vuoi chiedere gratuitamente una consulenza legale ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza gratuita

Esonero tasse universitarie studente figlio di genitore titolare di pensione di inabilità inabile al lavoro 100%





Gentilissimi,
Il mio quesito è in ambito di esenzione tasse universitarie per figlio di genitore inabile al lavoro. Nella fattispecie trattasi di pubblico dipendente posto, a seguito di visita medico legale, in pensionamento anticipato (inabile al lavoro 100%) ed avente un reddito complessivo superiore ai limiti di legge per poter fruire della provvidenza economica correlata alla inabilità totale a lui riconosciuta.
In questa particolare situazione, vi chiedo, i figli del soggetto inabile al lavoro che tuttavia non fruisce della pensione di inabilità perché supera i limiti di reddito all’uopo previsti, possono beneficiare dell’esenzione dalle tasse universitarie?
Conservano il diritto all’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie?
Da un Vs precedente articolo in materia, pur chiarendo la questione nei suoi aspetti generali, non veniva tuttavia specificato se il diritto all'esenzione fosse legato unicamente allo stato di inabile totale al lavoro del genitore o fosse anche legato al non superamento dei limiti reddituale ex legge previsti.

RISPOSTA

In questi casi, consiglio di leggere con attenzione la norma di legge,
Di seguito il testo dell'articolo 30 della legge n. 118/1971 con i miei commenti in stampatello:

ai mutilati ed invalidi civili (sono gli studenti ad essere mutilati oppure invalidi civili) che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (in questi casi sarà la singola università ad indicare cosa si intende per disagio economico) e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa (parliamo sempre degli studenti invalidi civili).

È la prima fattispecie di esenzione relativa allo studente, non ai suoi genitori. si parla di invalidita' civile e non di inabilità al lavoro

ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità,

questa è la seconda fattispecie di esenzione, relativa ai genitori dello studente, titolari di pensione di inabilità
attenzione: la norma di legge non parla di genitore inabile al lavoro, ma di genitore titolare di pensione di inabilità.
se il genitore non è titolare di pensione di inabilità, al figlio non spetta l'esenzione.

È concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

La norma non fa nessun riferimento all’inabilità al lavoro, ma alla pensione di inabilità, il cui diritto sorge allorquando accanto all'inabilita, si configura un reddito non superiore ai limiti di legge. in sintesi:
In ragione dell'art.30 della legge n. 118/1971, ai figli delle persone beneficiarie della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta/tassa.

Nella presente fattispecie, il figlio del genitore inabile al lavoro, ma non titolare della pensione di inabilità, non ha diritto all'esenzione dalle tasse universitarie.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

consulenzalegalegratis.it pubblica centinaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Vuoi chiedere gratuitamente una consulenza legale ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza gratuita