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- Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato
Clausola testamentaria parzialmente nulla per violazione norma imperativa di legge in materia di prelazione agraria e vendita terreno oggetto di successione
Buongiorno, avrei da sottoporvi il seguente quesito: la mia vicina deceduta nel 2026 ha lasciato un testamento olografo in cui lascia la sua casa di campagna ed il terreno agricolo alla Parrocchia di un paesino vicino Casalecchio di Reno con facoltà di venderlo, escluso me e mia madre.
I nostri terreni confinano e io sono coltivatore diretto.
RISPOSTA
La clausola testamentaria è parzialmente nulla per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, norma dettata per i contratti ma applicabile anche al testamento.
Violazione di quale legge? L'art. 8 della legge 590/1965 e l'art. 7 della legge 817/1971 riconoscono al coltivatore diretto confinante il "diritto di prelazione", a parità di condizioni, in caso di vendita del terreno agricolo.
La clausola testamentaria è da considerare nulla per contrarietà ad una norma imperativa di legge; per la precisione la clausola testamentaria è parzialmente nulla, poiché la Parrocchia erediterà il terreno ma avrà l'obbligo di rispettare il diritto di prelazione, in caso di vendita dello stesso.
La Parrocchia può in qualche modo vendere a me, esercitando io il diritto di prelazione?
RISPOSTA
La parrocchia è obbligata a rispettare il vostro diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione agraria è opponibile alla Parrocchia.
Laddove l'ente ecclesiastico non rispettasse il vostro diritto di prelazione, potreste impugnare l'atto di vendita posto in essere in violazione delle suddette norme di legge, con atto di citazione al tribunale civile.
Avete un consiglio da suggerirmi?
Grazie
RISPOSTA
Contattare la parrocchia, evidenziando che la clausola testamentaria è nulla per contrarietà ad una norma imperativa di legge e che in caso di mancato rispetto della prelazione agraria, vi riservate di impugnare l'atto di vendita con atto di citazione al tribunale civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1418 del codice civile