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Nullità testamento olografo riconducibile alla mano del testatore solo nella sottoscrizione, ma non nella parte delle disposizioni testamentarie





Salve, vorrei contestare un TESTAMENTO OLOGRAFO di mia zia deceduta nel 10/2019. Ho effettuato una perizia calligrafica da un esperto del settore mediante scritture di comparazione nel mese di settembre 2025.

RISPOSTA

Il testamento è contestabile senza termini di decadenza o di prescrizione, trattandosi di un testamento nullo e quindi privo di effetti giuridici.



Dalla perizia si evince che la firma sul testamento si avvicina ma l'intero testo non risulta scritto dal testatore e riporta la data del giorno prima del suo ricovero in ospedale per Ictus grave e da lì a qualche giorno è deceduta.

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 602 del codice civile, “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno
”.
Sussistono in pieno gli elementi indiziari che ci fanno sospettare circa la validità di questo testamento olografo.



Il De Cuius stava in una Casa di Cura per anziani per sua volontà e ci è rimasta per un mese e mezzo prima del suo decesso. Sia prima che durante la sua permanenza all'interno della Casa di Cura ci siamo presi cura un po’ tutti i parenti stretti (4 in totale) e sotto sollecito continuo sia da parte mia che di altri parenti non ha mai voluto lasciare la stessa. Dopo il suo decesso abbiamo collaborato tutti alle spese della permanenza all'interno della Casa di Cura e del suo funerale dividendo le quote in parti uguali. Dopo cinque anni e fidandoci degli eredi del testamento, abbiamo preso la decisione di fare ricerche in merito ai beni che possedeva il De Cuius prima di morire e abbiamo scoperto che c'era un testamento olografo nei confronti di solo due eredi (nipote e sorella) escludendo il sottoscritto (nipote) e una sorella ancora in vita.

RISPOSTA

Gli eredi testamentari avrebbero dovuto provvedere a tutte le spese successive alla morte del de cuius, essendo subentrati nella posizioni giuridiche attive e passive della zia.



Gli eredi del testamento hanno provveduto a vendere tutto il patrimonio nell'arco di due anni dalla scomparsa del De Cuius senza dirci nulla e rassicurandoci, prima della scoperta, che non ci dovevamo preoccupare perché prima o poi avremmo preso una decisione in merito, stiamo tra persone "oneste".

RISPOSTA

In realtà avevano già pubblicato dal notaio il testamento olografo, ai sensi dell'articolo 620 del codice civile, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi alla pratica di successione.
Diversamente non avrebbero potuto vendere questi immobili facenti parte dell'asse ereditario.



Nel 2016, mia zia è stata sottoposta a un TSO obbligatorio in ospedale Reparto Psichiatria dove ci è rimasta per 1 mese e mezzo. La Diagnosi Iniziale è: "Da vari anni patologia psichiatrica mai curata." Dopo le sue dimissioni i medici gli hanno prescritto l'assunzione di farmaci. Tra vendita di immobili e risparmi bancari il patrimonio ereditario si aggirerebbe intorno ai 600 mila euro.
Conclusioni dell'Elaborato Peritale/Perizia Calligrafica: "Il testamento Olografo sia riconducibile alla mano della signora solo nella sottoscrizione, non nella parte che contiene le disposizioni testamentarie".

RISPOSTA

Il testamento è nullo, quindi l'asse ereditario deve essere ripartito secondo le norme della successione per legge in favore dei suoi fratelli/sorelle (nipoti in linea collaterale in caso di premorienza del fratello/sorella, secondo le norme sulla rappresentazione)



Le mie domande sono:
1) Dalla pubblicazione del testamento fino ad arrivare alla scoperta sono passati 5 anni, c'è prescrizione?

RISPOSTA

Assolutamente no.
In questo caso non si applica la prescrizione ordinaria decennale, poiché il testamento è nullo, giuridicamente inesistente, quindi è impugnabile in ogni momento da parte degli interessati, senza alcun termine di decadenza o di prescrizione.



2)Non mi sono ancora rivolto ad un avvocato esperto nel settore, in tal caso, dal risultato della perizia calligrafica ho margini di far annullare il testamento?

RISPOSTA

Sicuramente ci sono probabilità vicine ad un margine di certezza.
Il testamento non è annullabile ma nullo, ossia inesistente giuridicamente.



3) Se riesco a far annullare il testamento come si può essere risarciti visto che tutto il patrimonio è stato venduto (immobili)?
Grazie e cordiali saluti

RISPOSTA

Tramite una condanna nei confronti degli eredi indicati nel "falso" testamento, al pagamento di una somma di denaro pari alla quota ereditaria che sarebbe spettata agli altri fratelli/nipoti, in ragione del valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, ossia alla morte del “de cuius”.
A questa somma di denaro occorre aggiungere gli interessi legali ed un risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali subiti.
Considera che falsificare un testamento e farne in seguito un uso fraudolento, configura il reato previsto dall'articolo 491 del codice penale, quindi i “falsi” eredi testamentari saranno condannati anche al risarcimento dei danni morali.
Consiglio di procedere anche con una denunzia penale presso la Procura della Repubblica, oltre che tramite atto di citazione al tribunale civile.
Per l'atto di citazione occorre l'assistenza di un avvocato civilista, mentre la denunzia penale può essere presentata anche personalmente dall'interessato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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