Diritti ereditaria moglie ucraina sposata con un italiano più anziano con un figlio nato da precedente matrimonio
Buongiorno, vi scrivo a nome di un'altra persona.
Lei è ucraina, 56 anni ha da poco ricevuto la cittadinanza italiana, è sposata con un italiano dal 2017, più anziano di lei di 7 anni. Lui è divorziato con un figlio, di circa 32 anni, nato da un precedente matrimonio. Ha acceso con quest'uomo un mutuo di circa 25 anni per l'acquisto della prima casa alla quale ha molto contribuito finanziariamente soprattutto all'atto dell'acquisto. Si trova in agitazione perché i parenti di lui (nella fattispecie la sorella) la incalza con la minaccia di, nel caso lui venisse a mancare, perdere ogni diritto sulla casa in questione
RISPOSTA
Cosa??!!
Leggiamo l'articolo 540 II comma del codice civile: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
La moglie avrebbe il diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare e su tutti i beni mobili presenti all'interno della stessa, secondo la suddetta norma del codice civile.
E che quindi figlio e sorella la erediterebbero lasciandola fuori dall'asse ereditario.
RISPOSTA
La moglie ha diritto alla quota di legittima, ai sensi dell'articolo 542 I comma del codice civile, pari a 1/3 dell'intero asse ereditario.
Il figlio ha diritto all'altro terzo.
La sorella ha diritto alla quota disponibile, pari al residuo terzo, soltanto in presenza di un testamento in suo favore.
Premetto che anche se non sono un'esperta in materia, questa possibilità la vedo difficile, inoltre oltre alla casa dovrebbero ereditare anche il mutuo su di essa che non sarebbero in grado di pagare, però vorrei poterle dare un parere legale di un esperto autorevole che li zittisse una volta per tutte.
RISPOSTA
È sufficiente leggere gli articoli 540 II comma del codice civile e 542 I comma del codice civile, per smentirli.
Lei non conosce molto bene le nostre leggi e ha paura che possano manipolarla in qualche modo ed estrometterla magari già da ora.
RISPOSTA
Assolutamente no, anche se lo volesse, non potrebbe rinunciare a questi diritti ereditari prima della morte di suo marito, stante la nullità dei patti successori, prevista dall'articolo 458 del codice civile.
La signora non deve temere assolutamente nulla.
Voi potreste darmi una informazione semplice ma efficace per tranquillizzarla?
grazie mille
un cordiale saluto
RISPOSTA
Vi invito a leggere queste due norme di legge per smentire questa “brutta” gente … A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 540, 542 del codice civile

