Opposizione alla donazione dello zio alla nipote, assenza obblighi di legittima
Buongiorno, mio zio di 81 anni, celibe, senza figli, senza genitori vivi, ha tre nipoti, tra cui la sottoscritta, figli di suo fratello premorto ed ha deciso di donare una delle tre case di sua proprietà ad una sua amica che non ha vincoli di parentela con lui.
Inoltre, ha deciso di donare un'altra sua proprietà a mia sorella.
RISPOSTA
Tuo zio non ha alcun obbligo di legittima in caso di successione testamentaria, in assenza di soggetti legittimari ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.
Si tratta di donazioni della piena proprietà immobiliare, senza riserva dell'usufrutto in favore del donante.
Quindi, mio zio è rimasto proprietario della sola casa in cui abita ed afferma di aver disposto per testamento che quest'ultima vada in eredità a me e a mio fratello.
RISPOSTA
Il testamento sarebbe legittimo, in assenza di obblighi di legittima.
Purtroppo noi non abbiamo copia del testamento, non sappiamo se esista davvero e se c'è in che forma l'abbia redatto.
RISPOSTA
Né tanto meno avete diritto di prendere visione di questo testamento anziché di ottenere una copia dello stesso.
Quindi, allo stato attuale, io e mio fratello, nonostante corrano buoni rapporti con lo zio, non abbiamo ricevuto niente.
RISPOSTA
Non avete diritto di ricevere questo testamento.
Il testamento sarà pubblicato dal notaio, soltanto alla morte del testatore, ai sensi dell'articolo 620 del codice civile.
Mia sorella pur disponibile a dividere la sua donazione tra noi tre fratelli, afferma che non può vendere o donare la casa prima di 10 anni dalla morte dello zio o prima dei 20 anni se lo zio è in vita, così le avrebbe detto il notaio rogante.
RISPOSTA
Teoricamente potrebbe anche vendere la casa proveniente da donazione, tuttavia troverebbe mai qualcuno disponibile a comprarla?
Ritengo di sì!
In assenza di obblighi di legittima, la donazione non potrebbe essere né impugnata per lesione delle quote di legittima, nel decennio successivo alla morte del donante, né potrebbe divenire oggetto di opposizione, nei 20 anni successivi alla data dell'atto pubblico di donazione. L’atto di “opposizione” alla donazione (artt. 561, 562 e 563 del codice civile), può essere compiuto soltanto dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante, entro 20 anni dalla donazione, e deve essere notificato al donatario oltre ad essere trascritto nei Registri Immobiliari.
Attenzione, perché non c'è nessun soggetto che potrebbe impugnare oppure opporsi a questa donazione, tranne che spunti un figlio naturale dello zio, di cui tutti voi avete ignorato l'esistenza per decenni …
Vi chiedo un parere legale sulla possibilità che abbiamo io e mio fratello di intentare con successo un'azione legale per opporci a queste due donazioni.
RISPOSTA
Non avete alcun titolo giuridico né per fare opposizione entro 20 anni dall'atto di donazione, né per impugnarla per lesione di legittima, entro 10 anni dalla morte del donante.
Soltanto il coniuge ed i discendenti in linea retta del donante, potrebbero esercitare queste facoltà, essendo soggetti legittimari, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile.
E se è vero che mia sorella donataria non può vendere o donare la casa ricevuta prima dei suddetti termini.
RISPOSTA
Può venderla e penso che qualcuno se la comprerebbe, considerato che nessuno potrebbe mai fare opposizione alla donazione, tranne che spunti un figlio naturale dello zio, di cui tutti voi avete ignorato l'esistenza per decenni …
Fonti:
- Art. 536, 561, 562, 563 del codice civile

