Successione della zia e soggetti tenuti alla collazione: i figli, i loro discendenti ed il coniuge
Buongiorno siamo 3 fratelli e volevamo una consulenza in materia diritto di successione di un immobile.
L'anno scorso è deceduta ns zia Cinzia che aveva due fratelli, ns padre (deceduto) e un’altra sorella in vita zia Giuseppina (che ha 2 figli), nonni deceduti.
RISPOSTA
La zia Cinzia è morta senza lasciare testamento, pertanto si applicheranno le norme in materia di successione legittima.
Effettuando una visura storica per soggetto abbiamo appreso, sempre nel 2023, che la zia Cinzia per Atto di Donazione nel 1996 ha trasferito ad una delle ns cugine la "nuda proprietà" riservandosi l'usufrutto vitalizio.
RISPOSTA
La donataria della nuda proprietà dell'immobile è pertanto una figlia di Giuseppina.
Al suo decesso quindi l'usufrutto si è ricongiunto alla nuda proprietà e ns cugina oggi è la proprietaria unica dell'immobile.
RISPOSTA
Esatto, il diritto dell'usufruttuario si estingue con la sua morte ed il nudo proprietario diviene di diritto pieno proprietario.
Il sottoscritto e gli altri 2 miei fratelli possiamo vantare qualcosa in merito?
Saluti
RISPOSTA
Relativamente all'immobile oggetto della donazione del 1996?
Assolutamente no, per i seguenti motivi:
I nipoti in linea collaterale non sono tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile.
Chi sono i soggetti obbligati alla collazione, ai sensi dell'articolo 737 del codice civile?
I figli, i loro discendenti ed il coniuge.
Soltanto questi soggetti devono conferire, al momento dell'apertura della successione, agli altri coeredi, tutto quello che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (con dispensa da collazione nell'atto di donazione).
Fermo restando che tu, insieme ai tuoi fratelli, siete comunque eredi della zia, secondo le norme in materia di rappresentazione (artt. 467 e seguenti del codice civile).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467 del codice civile

