Accettazione eredità dopo la scadenza del termine decennale
Ho vissuto da sempre con mia mamma e mio zio nella casa dei nonni che hanno ereditato al 50% alla loro morte.
RISPOSTA
La mamma e suo fratello sono proprietari al 50% (il fratello era proprietario al 50%, visto che è deceduto) di un immobile ereditato dai loro genitori. La mamma dimora abitualmente e risulta anagraficamente residente all'interno di questo immobile.
Lo zio, divorziato con tre figli con cui non aveva rapporti e che noi non conosciamo e mai si sono occupati di lui è venuto a mancare nel 2011 senza lasciare testamento.
RISPOSTA
I figli hanno avuto dieci anni di tempo dalla morte del loro genitore, per accettare la sua eredità, ai sensi dell'articolo 480 I comma del codice civile.
Art. 480 del codice civile- Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
In caso di rinuncia all'eredità da parte dei figli, il diritto di accettarla si trasmette ai loro discendenti che, a loro volta, dovranno accettarla oppure rinunziare all'eredità.
Ci siamo sempre occupate noi delle spese per le sue cure,per la casa e per il funerale. Ad oggi nessuno di loro ha fatto successione.
RISPOSTA
In base a quali elementi, affermi con certezza che la successione ereditaria non è stata fatta?
Hai fatto una visura ipocatastale dell'immobile, presso la conservatoria (adesso agenzia delle entrate)?
Chi risulta comproprietario dell'immobile al 50%, dalla visura della conservatoria?
La quota del 50% risulta intestata ancora a tuo zio?
Vorrei sapere per favore se dopo così tanto tempo mia mamma può aprire lei la successione e acquisire l'altra metà della casa dei nonni.
Grazie mille saluti
RISPOSTA
La mamma avrebbe dovuto aprire la successione, ossia accettare l'eredità, entro 10 anni dalla morte di suo fratello.
Siccome nessun parente ha accettato l'eredità entro il termine decennale, la quota di immobile dovrebbe andare allo Stato Italiano, ai sensi dell'articolo 586 del codice civile.
Art. 586 del codice civile - Acquisto dei beni da parte dello Stato.
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, è priva di effetti giuridici l’accettazione fatta dopo la scadenza del termine decennale di cui all'articolo 480 I comma del codice civile.
L'accettazione dell'eredità, posta in essere nel 2023, relativa ad un soggetto deceduto nel 2011, è nulla, secondo quanto previsto dalla Cassazione civile, sezione II, sentenza 264/2013: le accettazioni poste in essere successivamente al termine decennale di cui all'articolo 480 I comma del codice civile, riguardano un diritto non più esistente (Cassazione, sez. II, sentenza 1403/2007: lo scadere del termine decennale comporta la “perdita della delazione” ereditaria) e perciò sarebbero nulle, a causa dell'oggetto impossibile.
La mamma diventerà proprietaria dell'altra quota del 50% dell'immobile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto dello stesso, per venti anni, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, norma dettata per l'usucapione degli immobili.
Art. 1158 del codice civile. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.
Nel caso in cui la mamma dovesse decedere prima del 2031, il suo avente causa potrà sommare gli anni di possesso del dante causa, agli anni di possesso successivi al decesso, ai sensi dell'articolo 1146 del codice civile.
Secondo la suddetta norma del codice civile, “il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
L'usucapione della quota immobiliare sarà dichiarata con sentenza del tribunale civile, a seguito di atto di citazione del possessore della quota.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 480, 586 del codice civile

