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Rinuncia ad esercitare l'azione di riduzione della donazione per lesione di legittima





Mia sorella deceduta nel 2018 mi ha donato in vita una casa, lei non aveva figli o marito. Sono consapevole che i due fratelli non rientrano nell'asse ereditario.

RISPOSTA

I fratelli non hanno diritto alla quota di legittima, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile: «le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti». Sono questi i soggetti che vengono definiti, appunto, “legittimari”.



Ma nostra madre è ancora in vita a cui spetterebbe un terzo della casa che a lei non interessa.

RISPOSTA

Alla mamma spetta la quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario, quindi dell'intero patrimonio. Alla mamma potrebbe anche essere riservata una quota di legittima, fatta soltanto di denaro oppure di titoli finanziari.
Non è corretto scrivere che alla mamma spetta 1/3 dell'immobile.



Il mio dubbio e' se alla morte di nostra madre i due fratelli possono chiedere la quota legittima della casa che spettava a mia madre e se si.

RISPOSTA

Certamente sì, ai sensi degli articoli 555 e 557 del codice civile: la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata dai legittimari e dai loro eredi.
Art. 555 del codice civile - Riduzione delle donazioni.
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Art. 557 del codice civile - Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
... tranne che la mamma rinunci per iscritto ad esercitare l'azione di riduzione della donazione per lesione di legittima, tramite atto notarile.
L'azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario, tramite atto pubblico oppure scrittura privata autenticata. L'avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l'eventuale azione di riduzione.
La mamma dovrebbe rivolgersi al notaio per la rinuncia ad esercitare l'azione di riduzione della donazione per lesione di legittima; così facendo, i suoi figli, alla sua morte, non potrebbero impugnare questa donazione.



Vorrei sapere se la quota legittima si calcola sul valore di mercato o sul valore catastale della casa, grazie.

RISPOSTA

Sul valore di mercato all'apertura della successione, ossia alla morte del de cuius.
Si tratta di un falso problema … invito la mamma a rivolgersi al notaio per la rinuncia ad esercitare l'azione di riduzione della donazione per lesione di legittima; così facendo, i suoi figli, alla sua morte, non potrebbero impugnare questa donazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 555, 557 del codice civile
 

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