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Indennità dovuta dall’erede nel possesso esclusivo dei beni ereditari





Avrei bisogno di un consulto in materia di successione ereditaria.
Mia zia, non sposata e senza figli, è morta senza lasciare testamento.
Aveva tre fratelli, due (X e Y) morti prima della sua morte e uno (Z) defunto successivamente.

RISPOSTA

L'asse ereditario della zia deve essere suddiviso in tre quote di eguale importo, ai sensi dell'articolo 570 del codice civile.
L'art. 570 del codice civile disciplina la successione dei fratelli e delle sorelle in assenza di testamento e prevede che, a colui che muore senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Secondo le norme in materia di rappresentazione, la quota del fratello premorto, sarà ereditata dai suoi discendenti.
Ai sensi dell'art. 467 del codice civile, la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. L'eredità si ripartisce “per stirpi” a favore di ciascun ramo, ossia si divide in parti eguali per il numero totale dei fratelli che il “de cuius” aveva inizialmente; poi, all'interno di ciascuna stirpe, si divide “per capi”, cioè secondo il numero dei figli di ciascuno dei fratelli.



Questi tre fratelli hanno lasciato figli o eredi. Io (una delle nipoti, figlia di X) occupavo insieme ai miei genitori un immobile ora entrato in comunione ereditaria, già da 16 anni prima della morte di mia zia, per cui lei aveva dato a voce il permesso per vivere a mio padre e per cui mio padre ha ristrutturato l'appartamento e ha da sempre pagato tutte le spese e dopo la sua morte io. Dopo 2 anni dalla morte di mia zia gli eredi del fratello Z (intanto defunto) mi hanno ora chiesto i frutti del mio uso esclusivo.

RISPOSTA

In sede di divisione dell'asse ereditario, si dovrà prendere in considerazione il tuo possesso esclusivo dell'immobile, esclusivamente nei due anni successivi alla morte di tua zia.
Attenzione, soltanto nei due anni successivi alla morte della zia, come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Con sentenza 9.12.21, n. 39036, la seconda sezione della Cassazione Civile si è pronunciata in tema di domanda di divisione dell’asse ereditario e di rendiconto nei confronti dell’erede nel possesso esclusivo dei beni ereditari. E' costante insegnamento della Corte di Cassazione che anche il godimento in esclusiva, da parte di uno dei comunisti, del bene comune configuri il percepimento dei frutti civili da liquidarsi in forza di un canone di locazione figurativo (Cass. sez. 2, n. 17876/19, Cass. sez. 2 n. 5504/12, Cass. sez. 2, n. 1528/85), sicché la domanda di rendiconto comprende in sé anche questo tipo di frutti civili.
In concreto, nel momento in cui si procederà alla divisione dell'asse ereditario, il valore dell'immobile presso cui risulti residente, prima di essere assegnato in tuo favore, sarà incrementato di un ipotetico canone di locazione figurativo, maturato nel biennio successivo alla morte della zia.



Sono obbligata a darli anche agli altri coeredi che non si sono interessati?

RISPOSTA

Sei obbligata a prendere in considerazione questo ipotetico canone di locazione, nel momento in cui calcolerete il valore dell'asse ereditario nonché delle singole quote.
ESEMPIO: l'immobile vale 100.000 euro, mentre un ipotetico canone di locazione mensile ammonterebbe a 300 euro.
Il valore relativo all'assegnazione dell'immobile in tuo favore, non sarà pari soltanto a 100.000 euro, ma a 100.000 euro + 7.200 euro (300 euro * 24 mesi).
Non sei obbligata invece ad effettuare un versamento di denaro, a richiesta degli altri coeredi … si tratta esclusivamente di un'operazione matematica da porre in essere al momento della divisione dell'asse ereditario.



Il fratello di mia zia, Z, l'unico in vita al momento della morte di mia zia è stato beneficiario di più polizze assicurative, il cui premio versato da mia zia pochi anni prima di morire corrispondeva a 150.000 euro. Questa quota può essere considerata un anticipo di donazione?

RISPOSTA

I premi assicurativi sono assoggettati a collazione ai sensi dell'articolo 741 del codice civile, tuttavia i fratelli del “de cuius” non sono indicati tra i soggetti tenuti alla collazione dall'articolo 737 del codice civile.
Sono tenuti alla collazione delle donazioni dirette ed indirette, soltanto i figli, i loro discendenti ed il coniuge del “de cuius”.
Questo premio assicurativo non deve essere ricompreso per collazione, nell'asse ereditario della zia.



Lo zio Z prima di morire possedeva esclusivamente tutte le chiavi degli appartamenti in successione, non dandone mai copia agli altri.
Anche questo può essere considerato un possesso esclusivo?

RISPOSTA

Certamente sì, ma soltanto relativamente al periodo successivo alla morte della zia. Fintanto che la zia era in vita invece, poteva fare quello che voleva dei suoi immobili, anche concederli in comodato gratuito a parenti che, all'apertura della successione, sarebbero diventati suoi eredi.
Senza alcun obbligo d'indennità per occupazione esclusiva!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 467, 570 del codice civile
 

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