Testamento figli coeredi clausola sostitutiva testamentaria legati
Sono vedova con due figli, sono proprietaria di alcuni immobili, sia di mia sola proprietà che di altri in comunione con miei figli ricevuti in eredita da mio marito.
Senza ledere la legittima, il patrimonio è abbastanza ingente, vorrei lasciare a uno dei miei figli l'appartamento dove attualmente abita in comodato d'uso e dove ha eseguito lavori a sue spese. Posso nominarli eredi e poi lasciare il legato a uno di loro?
RISPOSTA
Certamente sì, puoi farlo con testamento anche olografo, ossia un testamento scritto di pugno dal testatore.
Come sarà suddiviso il tuo asse ereditario, al tuo decesso ? Ai sensi dell'articolo 537 II comma del codice civile:
-quota di legittima figlio A 1/3
-quota di legittima figlio B 1/3
-quota disponibile 1/3
Art. 537 del codice civile - Riserva a favore dei figli.
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
Lascerai al figlio A, nominandolo erede, la sola legittima pari a 1/3.
Lascerai al figlio B, nominandolo erede, non soltanto la quota di legittima pari a 1/3, ma anche parte della quota disponibile.
Utilizzerai la parte residua della quota disponibile, per prevedere con testamento, i legati in favore di associazioni filantropiche.
Non c'è motivo di prevedere un legato in favore di un erede … gli lascerai parte della quota disponibile, oltre alla legittima, sempre a titolo di erede.
E altri legati a organi di beneficenza?
RISPOSTA
Va bene: utilizzerai parte della quota disponibile, per prevedere questi legati.
Posso fare una postilla, per nominare altre persone in caso di loro premorienza? Grazie
RISPOSTA
Sì, una clausola sostitutiva testamentaria. È possibile.
A cosa ti riferisci ? Alla nomina degli eredi oppure all'individuazione dei legatari?
Penso agli eredi, visto che le associazioni di volontariato non “muoiono” …
Ricorda però che in caso di premorienza di un figlio, rispetto al genitore, la quota di legittima che sarebbe spettata al figlio, spetta per rappresentazione ai nipoti (ossia i figli del figlio premorto rispetto al de cuius), ai sensi degli articoli 467 e seguenti del codice civile.
Resto in attesa di un tuo riscontro per concludere la presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 467, 537 del codice civile