Casi in cui il pagamento del funerale costituisce accettazione tacita dell'eredità





Buona sera mio padre è deceduto il 08-03-2020, volevo sapere se abbiamo accettato l'eredità per tacita accettazione, visto che è stato pagato il funerale con i soldi del suo conto corrente, in data 14-03-2020.

 

RISPOSTA

 

Sì, anche se la giurisprudenza è ondivaga.
Facciamo una sintesi degli approdi giurisprudenziali:
-il pagamento delle spese funerarie non costituisce accettazione tacita dell'eredità, ai sensi degli articoli 474 e 476 del codice civile, se si utilizzano risorse finanziarie proprie dell'erede.
Art. 476 del codice civile - Accettazione tacita.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

-il pagamento delle spese funerarie costituisce accettazione tacita dell'eredità se si utilizzano somme di denaro che fanno parte dell'asse ereditario, laddove gli eredi avrebbero adeguate risorse proprie per pagare il costo del funerale.
Se l'erede è benestante, tuttavia utilizza il denaro dell'asse ereditario per pagare il funerale, magari chiedendo di essere autorizzato dalla banca ove il “de cuius” aveva acceso il suo ultimo conto corrente, questa condotta configurerebbe accettazione tacita dell'eredità
-il pagamento delle spese funerarie non costituisce accettazione tacita dell'eredità se si utilizzano somme di denaro che fanno parte dell'asse ereditario, laddove gli eredi siano nullatenenti o quasi; in tal caso, “il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità (Tribunale di Varese decreto del 31.10.2001).



Mio padre nel 1992 aveva dichiarato fallimento della sua ditta edile volevamo sapere se eventuali debiti sono ancora attivi. E se eventualmente eravamo ancora in tempo per accettare con beneficio d'inventario l'eredità. Spero di essermi spiegato cordiali saluti

 

RISPOSTA

 

I debiti si prescrivono in dieci anni, salvo interruzione della prescrizione (articolo 2946 del codice civile).
Quando è terminata la procedura fallimentare? Sono trascorsi dieci anni?
Sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione ad esempio atti di citazione oppure ricorsi per decreto ingiuntivo negli ultimi dieci anni?
Vi consiglio comunque di adottare la procedura dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Saranno semmai i creditori dell'asse ereditario, eventualmente, a contestare il beneficio di inventario, eccependo la precedente accettazione tacita dell'eredità (creditori che non sono stati informati della circostanza del pagamento delle spese del funerale … probabilmente non ne sanno nulla…).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: