2 Consulenze:
1 - Rappresentazione ereditaria in linea collaterale e in linea retta
1 - Gent.mi, alcuni giorni fa abbiamo appreso della morte improvvisa di una cugina di mia madre. Avremmo bisogno di alcune delucidazioni per stilare la successione.
La persona è deceduta senza lasciare alcun testamento. Il marito è deceduto un anno prima di lei. Non avevano figli. La cugina carnale, è stata chiamata in causa per firmare l'atto per la cremazione e per la tumulazione.
Altri parenti vivi sono tutti figli di altri 3 cugini (deceduti) della de cuius.
Per chiarezza la de cuius aveva 4 cugini: 1 vivente e 3 deceduti prima di lei:
Per i tre cugini deceduti ha valore la rappresentazione dei figli
2 - Se 1 dei figli della cugina carnale della de cujus è deceduto, ha valore la rappresentanza dei suoi figli?
RISPOSTA
1 - No.
Ai sensi dell'articolo 468 del codice civile, la rappresentazione ha luogo nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
ATTENZIONE: a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto!
La norma non prevede che la rappresentazione debba avere luogo "a favore dei discendenti dei cugini e delle cugine del defunto"!
In questo caso, non si applicano le norme sulla rappresentazione, ma le norme in materia di successione per legge, in particolare l'articolo 572 del codice civile. L'unico erede è il parente più prossimo del de cuius, ossia la sua unica cugina vivente. Non a caso è stata convocata soltanto lei per firmare l'atto per la cremazione e per la tumulazione.
Art. 572 del codice civile. Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
2 - La cugina del de cuius è viva, quindi la stessa sarà l'unica erede.
I figli della cugina carnale, in questo momento, non ereditano nulla!
Alla morte della cugina, opererà la rappresentazione in linea retta in favore dei suoi nipoti, ossia dei figli del figlio premorto, sempre ai sensi dell'articolo 468 I comma del codice civile.
I figli del figlio premorto divideranno tra loro in parti eguali, la quota di eredità che avrebbe ereditato il loro genitore, se fosse ancora vivo.
Art. 468 del codice civile. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Non si applica la rappresentazione ereditaria ai discendenti dei cugini premorti rispetto al de cuius
Due anni fa è morta una mia cugina (figlia di una sorella di mio padre) senza genitori, marito, fratelli e figli.
RISPOSTA
È morta senza lasciare testamento.
I parenti più prossimi sono i cugini (parenti di 4° grado) sia da parte materna che paterna.
RISPOSTA
Confermo, ai sensi dell'articolo 572 del codice civile: “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.”
Il quesito è:
Hanno diritto all’eredità SOLO i cugini in vita, oppure anche i figli di quelli morti prima della morte di mia cugina?
RISPOSTA
SOLO i cugini in vita, poiché l'istituto della rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile, non si applica ai discendenti del cugino premorto rispetto al de cuius.
Ai sensi dell'articolo 468 I comma del codice civile, “la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
In concreto, abbiamo rappresentazione in favore dei discendenti, soltanto se il soggetto premorto rispetto al de cuius, è suo fratello/sorella (in favore dei nipoti in linea collaterale) oppure suo figlio (in favore dei nipoti in linea diretta). La rappresentazione non si applica ai cugini.
Pensavo di aver capito che i figli dei cugini premorti non sono chiamati all’eredità e che la rappresentazione non opera a favore del figlio della cugina del de cuius, in quanto siamo fuori dall'ambito normativo dell'articolo 468 del codice civile.
Potete chiarire questo aspetto?
Grazie
RISPOSTA
Bravissimo è proprio così: la rappresentazione non è suscettibile di applicazione estensiva, in favore dei discendenti del cugino premorto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 468, 572 del codice civile