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Cedimento strutturale del soffitto del corsello dei garage responsabilità dell'amministratore e assicurazione condominiale





Oggetto: richiesta di consulenza legale per accertare eventuali responsabilità e conoscere i passi da effettuare, per un cedimento strutturale del soffitto del corsello dei garage
Buongiorno,
In data 20.05.2026 alle ore 17:30 parte della suoletta del corsello dei garage con la sua parte di terreno al piano superiore, facente parte del giardino condominiale è collassata.

RISPOSTA

Dall'esame delle foto emerge quanto segue: le evidenze descritte (crepe, avvallamenti, travetti visibili e deteriorati, ferri arrugginiti e flessi) delineano un quadro di grave di pregresso degrado strutturale delle parti comuni, oggetto di specifici doveri di custodia e manutenzione da parte del condominio, in persona del suo Amministratore.
Dobbiamo fare riferimento alle seguenti norme di legge: ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, il soggetto che ha in custodia un immobile è responsabile dei danni da esso cagionati. Il condominio, in persona dell'amministratore, è custode delle parti comuni (quali sono il soffitto del garage e il giardino sovrastante). Per i danni causati dal crollo di parti comuni, il condominio risponde per responsabilità “quasi” oggettiva: il danneggiato (il singolo condomino) non deve infatti provare la sua colpa, ma solo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito.
L'Amministratore ha l'obbligo di vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio, eseguire gli atti conservativi e disporre gli interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 1130, comma 4 del codice civile, che gli attribuisce il potere-dovere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria in caso di urgenza, anche senza preventiva autorizzazione dell'assemblea. In caso di omesso intervento a fronte di segnalazioni di pericolo, la sua responsabilità è diretta ed immediata. Le segnalazioni dei condomini rimaste inascoltate rendono la sua posizione particolarmente delicata: l'omessa rimozione del pericolo integra la fattispecie dell'art. 677 codice penale (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) e, in presenza di un evento dannoso, può configurare reati colposi di danno (lesioni, se ci fossero state persone coinvolte).
Per fortuna dell'amministratore, il reato di cui all'articolo 677 del codice penale, è stato depenalizzato nel 1999 ed è punito soltanto con una sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929: “Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”.
Per far comminare questa sanzione amministrativa all'amministratore, dovete inviare una segnalazione al comandante della polizia municipale.
È ovvio che questa sanzione amministrativa non risolverà il problema …



Non ci sono state vittime. ma solo danni alle cose (porte dei garage).

RISPOSTA

Se ci fossero state vittime, si sarebbe configurato un reato a carico dell'amministratore.



Una strage sfiorata, visto che pochi istanti prima sotto c'erano delle persone, così come in altri momenti passati, le persone transitavano nell'area interessata.

RISPOSTA

Sicuramente l'amministratore è un uomo fortunato da questo punto di vista …



Nella stessa area del crollo, settimane fa si sono svolti dei lavori da parte dell’impresa edile, e gli stessi lavoratori, come tanti altri condomini, hanno potuto verificare che la volta/il soffitto risultava compromessa: crepata, presentava avvallamenti, i travetti che sostenevano la volta, ai lati erano ben visibili (i lavoratori ci hanno messo mano...) i ferri scoperti, arrugginiti, flessi e privi di cemento. Le varie segnalazioni effettuate da alcuni condomini (email, telefonate) all' amministratore, sono state inascoltate, e di conseguenza senza prendere alcun provvedimento, se non peggiorativo.

RISPOSTA

A parte la sanzione amministrativa da comminare all'amministratore, la responsabilità è esclusivamente civilistica, ossia di natura risarcitoria.
Chi sono i responsabili? La ditta edile e l'amministratore. La percentuale di responsabilità sarà determinata dal giudice del tribunale civile, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio.



Quindi mi chiedo se ci sono eventuali responsabilità, nei riguardi dell'amministratore, dell'impresa edile o altri e come procedere e possibili scenari.

RISPOSTA

Consiglio di citare in giudizio sia l'amministratore che la ditta edile, quali responsabili in solido per il danno cagionato, tramite atto di citazione al tribunale civile.
Il fatto che i lavoratori abbiano "messo mano" ai travetti, notandone la compromissione, potrebbe costituire un indizio di una condotta non conforme a regola d'arte da parte dell'appaltatore.



Ci sono delle responsabilità civili, penali?

RISPOSTA

Esclusivamente civili.



Avrebbero dovuto fare una Perizia Strutturale, e mettere in sicurezza il sito, altro?

RISPOSTA

Esatto, l'amministratore aveva questo preciso dovere secondo quanto previsto dall'articolo 1130 del codice civile.



I danni subiti alle parti condominiali/aree comuni e quelli dei singoli proprietari dei garage saranno a carico di chi?

RISPOSTA

Sia dell'amministratore che della ditta edile. La percentuale di responsabilità sarà determinata dal giudice del tribunale civile, adito dal singolo condominio interessato al risarcimento danni.



L’assicurazione ne risponderà?

RISPOSTA

Dovrei leggere la polizza assicurativa condominiale e mi riservo di farlo se lo vorrai; tuttavia, la mia risposta è quasi certamente negativa.
L'assicurazione condominiale copre soltanto i danni involontariamente provocati a terzi (es. caduta di un cornicione, rottura di una tubatura comune che allaga un appartamento).
Involontariamente …
Questa polizza inoltre copre lo stabile e le aree comuni, ma non protegge gli interni privati dell'abitazione. Per i danni cagionati all'interno degli appartamenti, è necessario integrare la copertura con un'assicurazione privata. L'assicurazione condominiale dovrà essere attivata dall'amministratore, sempre che copra questo tipo di sinistro molto poco “involontario”. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

consulenzalegalegratis.it pubblica centinaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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