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- Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato
Diffida all'amministratore di condominio infiltrazioni nell'appartamento, perdita di acqua piovana dal tetto
Buongiorno, abito al 4 piano di un condominio di 5 piani più tetto/terrazzo superiore orizzontale.
Il proprietario dell'appartamento sopra di me al 5 piano e sotto al terrazzo che fa da tetto, non risponde da maggio alle numerose email dell'amministratore e alle telefonate (a detta dell'amministratore); il proprietario non ci abita e l'appartamento è vuoto.
Il problema è il seguente:
Dal tetto c'è una perdita di acqua piovana che va nella sua cucina e successivamente va nella mia.
Questo anche perché il proprietario ha tolto il calorifero rompendo il muro sia in orizzontale che più in basso di dove c'era il calorifero.
Quindi l'acqua che arriva dal terrazzo tetto, entra in cucina e poi trova la fuga nel punto dove c'era il calorifero, e scende da me.
Io proprio in quel punto ho l'intonaco e vernice del soffitto che viene via, da più di 1 anno.
L'amministratore ha chiesto più volte, come dicevo, di fare un sopralluogo ma non ha mai ricevuto risposta ad email e telefonate.
RISPOSTA
Salvo che il regolamento condominiale preveda modalità di interlocuzione tra i condomini e l'amministratore, a mezzo email, un amministratore di condominio dovrebbe utilizzare i canali di comunicazione ufficiali: raccomandata a/r oppure pec.
A maggior ragione dovrebbe farlo in situazioni delicate come questa che potrebbero dare origine ad un contenzioso di competenza del tribunale civile.
Vorrei ricordare all'amministratore l'importanza di risalire alla causa del problema, ossia al tetto che è un bene condominiale ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile I comma numero 1). Ai sensi dell'articolo 1130 del codice civile, l'amministratore è obbligato a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, pertanto a prescindere dal silenzio e dall'assenza del proprietario del quinto ed ultimo piano, l'amministratore dovrebbe far riparare la perdita del tetto condominiale, ossia la fonte del problema amplificato dal comportamento del proprietario del quinto piano che ha inopinatamente eliminato il calorifero, provocando la fuga deleteria per il tuo intonaco.
Se dovessi instaurare una causa civile per ottenere un risarcimento danni, i convenuti sarebbero innanzitutto il condominio ed anche il condomino del piano superiore.
Ma soprattutto il condominio!
L'amministratore non ha inviato ancora nessuna raccomandata con ricevuta di ritorno.... Glielo ho dovuto dire io oggi di mandarla...
RISPOSTA
Assolutamente sì.
Una diffida a mezzo raccomandata a/r.
Volevo sapere che cosa deve fare l'amministratore e che cosa io e le azioni successive.
RISPOSTA
L'amministratore deve far riparare il tetto da una ditta appaltatrice, anche utilizzando un carrello elevatore, se il condomino del quinto piano ostacolasse l'accesso al tetto condominiale.
Tu invece devi procedere con ricorso al tribunale civile per un accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile; si tratta della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, un procedimento che ti consente di evitare i tempi di un processo civile di cognizione, ottenendo immediatamente una consulenza tecnica d’ufficio che possa indicare la causa del danno, le azioni da porre in essere e l'importo del risarcimento, e pertanto abbia una funzione dirimente decisiva per la composizione della lite.
Per il momento, ti consiglio di inviare la seguente diffida all'amministratore di condominio:
“Egr. amministratore, la contatto in riferimento al problema di infiltrazioni derivanti dal tetto condominiale, amplificate dall'inerzia del proprietario del piano superiore che ha rimosso inopinatamente il calorifero all'interno del suo appartamento.
Fino ad oggi quest'ultimo è stato contattato soltanto in modo informale, con semplici email oppure con telefonate che non hanno sortito nessun esito.
La invito a convocare tempestivamente e perentoriamente questo proprietario in modo ufficiale, con raccomandata oppure a mezzo pec, intimandogli di compiere i lavori necessari per risolvere il problema.
Con la presente si diffida anche il condominio, in persona del suo legale rappresentante obbligato a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni, ai sensi dell'articolo 1130 del codice civile, a riparare il tetto, causa principale dei danni arrecati all'intonaco e non soltanto a quello, all'interno della mia proprietà.
Mi riservo di adire le vie legale tramite ricorso al tribunale, per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile.
Distinti saluti”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1117 e 1130 del codice civile