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Mansarda abusiva in condominio impedisce l'installazione dell'impianto fotovoltaico e l'agevolazione fiscale





Buongiorno avvocato, le vorrei porgere una domanda per poter capire se riesce a risolvere un problema.
Abito in un condominio di 6 unità, siccome al piano superiore.

RISPOSTA

Si tratta di un abuso edilizio che riguarda le parti comuni dell'edificio condominiale.
Si tratta di un particolare molto importante quindi spero di avere capito bene il quadro fattuale.



Hanno costruito una mansarda abusiva che praticamente doveva essere uno stenditoio comune, il geometra ha detto che non si poteva sanare.

RISPOSTA

Con ogni probabilità di tratta di un abuso non sanabile e quindi da demolire.



Praticamente facendo la domanda per il superbonus 110 non si è potuto fare per colpa di questa incongruenza.

RISPOSTA

Avete diritto di chiedere un risarcimento danni in termini di perdita di chance, tramite atto di citazione al tribunale civile nei confronti del condomino che ha realizzato l'abuso edilizio.
Del resto i tribunali civili italiani sono attualmente ingolfati di cause condominiali instaurate da coloro che hanno perso il treno del superbonus a causa di un abuso edilizio.



Nel frattempo ho chiamato anche il tecnico per installare il fotovoltaico e mi ha detto che non si poteva per colpa della mansarda abusiva e non si poteva neanche usufruire dell'agevolazione fiscale dello Stato non essendo a norma.
Io, in questo caso, come mi posso comportare?

RISPOSTA

Immagino che questo condominio non abbia un suo amministratore, perché diversamente l'incombenza sarebbe di sua competenza.
L’amministratore di condominio può agire in giudizio, senza che sia necessario una delibera assembleare, per la rimozione di opere abusive eseguite sulle parti comuni dello stabile condominiale da taluni condomini (sentenza della Cass. n. 26849/2013), secondo quanto previsto dall’articolo 1117 quater del codice civile, ove viene stabilito che, in caso vi siano attività che incidono negativamente sull’uso delle parti comuni, sia l’amministratore che i singoli condomini possono diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione di un’assemblea per far cessare la violazione.
Tanto premesso, come procedere?
Abbiamo diverse soluzioni, partiamo da quella “a costo zero”: inviare una denunzia di abuso edilizio al Comune competente territorialmente, per la precisione all'ufficio edilizia e urbanistica, alla polizia municipale e, per conoscenza, al Sindaco.
Il dirigente dell'ufficio edilizia e urbanistica, previo sopralluogo della polizia municipale, adotterà l'ordinanza di demolizione dell'abuso edilizio.
Se non lo dovesse fare, gli intimerai di farlo con una successiva pec e, nella denegata ipotesi di un suo rifiuto, lo denuncerai per omissione – rifiuto di atti d'ufficio, reato di cui all'articolo 328 del codice penale.
Seconda soluzione sempre gratuita: convocare un'assemblea condominiale, affinché deliberi la rimozione dell'abuso edilizio nonché tutte le altre prescrizioni consequenziali (risarcimenti danni etc etc).
Terza soluzione “a pagamento”: rivolgersi ad un avvocato civilista per presentare un ricorso cautelare d'urgenza al tribunale civile, avente ad oggetto la rimozione dell'abuso edilizio in quanto ostativa rispetto all'installazione fiscalmente agevolata dell'impianto fotovoltaico. Hai diritto di installare l'impianto fotovoltaico, secondo quanto previsto dall'articolo 1122 bis II comma del codice civile: “È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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