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Regolamento condominiale: divieto di posizionare le lavatrici nei box





Buon giorno! il mio quesito riguarda una situazione condominiale, e prima di poter parlare e dire la mia vorrei sapere i miei diritti, sono proprietario di un appartamento in una piccola palazzina di 11 unità, l'appartamento è a piano terra collegato tramite una scala a chiocciola con il garage sotterraneo che è in un'area comune a tutti i garage degli altri condomini, nello specifico il mio di 34mq è stato diviso dal vecchio proprietario, tramite muro in cartongesso e porta, ricavando uno spazio deposito\lavanderia (tutti i garage sono classe C6), presumo ma non sono sicuro che in comune risulti il cambio di utilizzo per quell'area visto che è venuto il perito della banca a fare i sopralluoghi prima di erogare il mutuo.

RISPOSTA

Se il perito incaricato dalla banca, per la pratica relativa alla erogazione del mutuo, non ha sollevato problemi, ciò significa che non dovrebbero sussistere abusi edilizi.



All'interno di tutti box sono presenti impianti di luce acqua con annesso scarico installati dal costruttore, nel mio spazio lavanderia ho disposto asciugatrice e lavatrice che per mia premura faccio scaricare in un degrassatore che poi scarica nello scarico del box. Il regolamento di condominio impone di non mettere lavatrici nei box perché a parer di chi ha deciso questa regola (prima del mio acquisto), sono la causa della rottura della pompa che trasporta l'acqua da un pozzetto in cui defluiscono tutti gli scarichi dei garage (questo è il motivo per il quale ho deciso di installare un degrassatore).

RISPOSTA

Dobbiamo valutare l'efficacia di questo regolamento condominiale.
Di quale tipologia di regolamento condominiale si tratta?
a) Regolamento contrattuale predisposto dall'originario costruttore.
b) Regolamento assembleare (art. 1138 del codice civile) trascritto nei pubblici registri immobiliari e citato nel rogito della tua compravendita.
Il regolamento contrattuale di condominio può essere o meno trascritto nei pubblici registri immobiliari. Soltanto quando lo è stato a cura di un notaio si può essere certi dell'efficacia della sua opponibilità nei confronti di chiunque, anche dei successivi acquirenti degli appartamenti.
Lo stesso invece non può dirsi qualora non sia stato trascritto.
Soltanto il regolamento contrattuale, ossia quello predisposto dall'originario costruttore, può contenere clausole limitative della proprietà.



Faccio una veloce panoramica sulla situazione degli altri box perché credo che spieghi il motivo per il quale penso che questa situazione si risolva con un compromesso, ogni inquilino utilizza il proprio box come magazzino e posto per hobbistica, qualcuno ha elettrodomestici e qualcuno addirittura non riesce a regolarizzarlo per magagne con i costruttori.
Vorrei sapere da voi se posso rimanere sulle mie posizioni e come posso far valere la mia libertà nella mia proprietà privata, cosa rischio io e cosa rischiano loro se si dovesse andare per vie legali?

RISPOSTA

Salvo l'ipotesi di regolamento contrattuale, non è possibile limitare l'uso della tua proprietà, vietando le lavatrici nei box, a maggior ragione se il condomino ha adottato tutti gli accorgimenti per evitare di arrecare danno all'edificio condominiale e ai suoi impianti.
Resto in attesa di un tuo riscontro per concludere la presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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