Impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio bifamiliare, diritto ad una ripartizione equa della falda a sud
Buongiorno, il tetto della casa bifamiliare VERTICALE è unico a 4 spicchi, la mia metà si trova a SUD, del mio vicino a NORD.
RISPOSTA
Si tratta di un condominio minimo, composto da soli due condomini, con un tetto in comunione ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.
Cosa dobbiamo intendere per “tua metà”? Quella sopra il tuo appartamento?
Perché il tetto è unico, è in comunione pro indiviso; non c'è stata nessuna divisione degli spicchi del tetto, giusto?
Il 13/07/25 ho ordinato il fotovoltaico, il mio vicino si è risentito perché non l'ho avvisato essendone interessato. Secondo l'articolo 1102 del codice civile sono obbligata ad accettare il fotovoltaico del mio vicino sopra al mio tetto lato sud.
RISPOSTA
L'articolo 1102 del codice civile è una norma generica in materia di uso del bene in comunione. Riguardo gli impianti fotovoltaici invece, dobbiamo fare riferimento all'articolo 1122 bis del codice civile, ossia alla norma specifica: “è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”. Tuttavia ai sensi del successivo comma III, ciascun condomino può chiedere di “ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni (tetto), salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”.
Secondo l'articolo 1122 bis del codice civile, avresti dovuto
1)Avvisare l'altro condomino della tua intenzione di installare il fotovoltaico
2)Siccome l'impianto non lo si può mettere sul lato nord del tetto, l'altro condomino avrebbe avuto diritto ad una ripartizione equa della falda di tetto ubicata a sud, volendo posizionare anch'egli in futuro il suo impianto fotovoltaico
3)Sicuramente non hai diritto di occupare interamente la falda del tetto esposta a sud, ossia l'unica porzione utile per l'installazione del fotovoltaico.
Nel 1983 anno di vendita dell'edificio venne considerato condominiale. Cosa è giusto? Ringrazio e porgo cordiali saluti
RISPOSTA
È condominiale perché il tetto è in comune e non è mai stato diviso in spicchi di proprietà di ciascun condomino.
Purtroppo ha ragione il tuo vicino di casa.
la mezza bifamiliare la comprai di 2° mano non sapendo che contratto precedente era stipulato "edificio condominiale" grazie
RISPOSTA
Nei fatti è condominiale, perché il tetto è in comunione e non è mai stato diviso in spicchi di proprietà di ciascun condomino.
A seguito mie precedenti,s e può essere utile, specifico che gli ingressi, carrai, impianti luce acqua e quant'altro, sono separati tra le 2 proprietà . Nel mio contratto di acquisto è scritto: l'immobile si trova con ogni accessione, pertinenza,....COMPRENDE LE PROPORZIONALI QUOTE DI COMPROPRIETÀ SULLE PARTI ED IMPIANTI COMUNI DEL FABBRICATO BIFAMILIARE E L'USO ESCLUSIVO DEL CORTILE ECC..come viene inteso questo scritto per quanto riguarda il tetto è divisibile o no?
Grazie per quanto vorrete comunicarmi. Cordiali saluti
RISPOSTA
Se il tetto non viene citato dall'atto di compravendita, si presume in comunione tra i due condomini, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile e quindi c'è condominio!
Se il tetto è in comunione, il vicino aveva diritto alla sua preventiva ripartizione (la falda a sud ovviamente) al solo fine di delimitare gli spazi utili ai due impianti fotovoltaici, come previsto dall'articolo 1122 bis comma III del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102, 1122 bis, 1117 del codice civile

