Autorizzazione installazione serra bioclimatica in condominio su spazio di proprietà del condomino





Un condomino ha richiesto una assemblea condominiale straordinaria in quanto intende creare una "Serra Bioclimatica" a piano terra in uno spazio di sua proprietà da porre sotto il mio balcone e della grandezza di circa 35 mq.

RISPOSTA

Non sono previsti permessi edilizi, riguardo l'installazione di una serra bioclimatica.
Non serve un permesso a costruire e nemmeno una SCIA – CILA.
Occorre l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, giacché questa struttura sarebbe vietata laddove arrecasse danno alle parti comuni ovvero determinasse pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Secondo l'articolo 1122 del codice civile, “in ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.
L'assemblea, in seconda convocazione, può deliberare con i quorum del terzo comma dell'articolo 1136 del codice civile: L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.



Quali sono gli obblighi cui è assoggettata tale costruzione e le autorizzazioni sia condominiali che civili di cui necessita?

RISPOSTA

Occorre soltanto l'autorizzazione condominiale, tramite delibera assembleare.



Cosa posso fare per evitare tale realizzazione che verrebbe a toccare quasi lo zoccolo del mio balcone?
Grazie Saluti

RISPOSTA

Se non tocca il tuo balcone, se non lede la stabilità, la sicurezza ovvero il decoro architettonico dell'edificio, non sarà possibile impedire la realizzazione di questa serra.
Potrebbe ledere il tuo diritto di veduta?
Ovviamente deve essere realizzata ad una distanza di almeno tre metri dal tuo balcone, ai sensi dell'articolo 873 del codice civile: “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. I fabbricati, quindi, se non sono costruiti in aderenza sul confine devono rispettare la distanza di tre metri l'uno dall'altro”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: