Contratto di affitto del condominio con società affittuaria dei fondi





L'assemblea di condominio ha concesso, alcuni anni fa, ad una società affittuaria dei fondi del palazzo l'apertura di una porta nel muro perimetrale del palazzo dietro la corresponsione di 1.000 euro annui, con l'accordo che all'atto della cessazione dell'attività sarebbe stata loro cura chiudere in muratura la porta aperta.

RISPOSTA

Il condominio ha stipulato un contratto di affitto con una società.
C'è stato un accordo successivo alla stipula del contratto di affitto, con il quale l'assemblea ha concesso la facoltà di aprire una porta, con la clausola di ripristinare lo stato antecedente, alla cessazione del contratto di affitto.



Ora la società di cui sopra ha ceduto l'attività ad un'altra società anch'essa affittuaria che continua a corrispondere la somma pattuita con la società con la quale era stato stipulato l'accordo.

RISPOSTA

Pertanto l'accordo non fa parte del contratto di affitto, ma è una scrittura privata “a parte” rispetto al contratto madre.



Il mio quesito è il seguente: può l'assemblea di condominio pretendere che la società nuova affittuaria chiuda il vano porta aperto e se sì, quale maggioranza è prevista per l'eventuale decisione in merito in assemblea condominiale?

RISPOSTA

No.
La nuova società è subentrata nel contratto di affitto, ma non è subentrata in questo accordo collaterale.
L'accordo collaterale rimane in capo alla precedente società, pertanto l'assemblea può pretendere che quando l'attività della nuova società sarà terminata, la vecchia società si adoperi per la chiusura della porta.
Ripeto: c'è stata la cessione del contratto di affitto, ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile, ma non c'è stato alcun subentro nell'accordo collaterale relativo alla apertura/chiusura della porta. L'obbligo di chiusura della porta, quando il contratto ceduto sarà cessato definitivamente, resta sempre in capo all'originaria società conduttrice.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: