Autorizzazione assemblea condominiale a posizionare porta a soffietto sul vano scale
Alcuni anni fa ho acquistato un appartamento in un condominio che presenta un disagio: quello di avere la camera da letto posta al di là del vano scale.
Pertanto per andare nella camera da letto occorre attraversare il vano scale condominiale. Si tenga conto che l'appartamento, posto in zona montana, si trova in una palazzina composta da solo quattro appartamenti. Ho più volte chiesto, per ovvi motivi di poter tutelare la privacy della famiglia, di posizionare sul vano scale una porta a soffietto a scomparsa che poteva essere tirata la sera al fine di poter consentire un passaggio più libero verso la camera da letto e viceversa verso il resto dell'appartamento ove sono posizionati i servizi igienici. Mi è sempre stata negata tale opportunità dagli altri condomini specie dal proprietario della casa sovrastante la mia anche se sono più di dieci anni che non vi abita più e l'appartamento è pressoché in stato di abbandono. Ho sempre affermato che la porta a soffietto sarebbe solo stata chiusa senza chiave solo la notte mentre durante la giornata sarebbe sempre stata aperta. Il proprietario dell'appartamento di sopra mi ha sempre risposto che dovevo lasciare il vano scale sempre libero perché "se avesse avuto la necessità di scendere con una bara come avrebbe fatto".
RISPOSTA
In caso di passaggio di bare, non sussiste più alcuna esigenza estremamente urgente, per motivi di tutta evidenza …
Semmai, forse dovremmo chiederci cosa potrebbe accadere in caso di chiamata notturna del 118 e passaggio di una barella con gli infermieri, in presenza di questa porta a soffietto.
Sicuramente il rischio del passaggio di una barella del 118, è molto più concreto della fantomatica urgenza di far passare una bara, in piena notte.
Ad ogni modo, immagino che questa situazione di disagio fosse presente anche al momento del tuo acquisto
Nello stesso tempo ho notato che lo stesso proprietario ha posizionato, esisteva già quando ho comprato l'appartamento, una porta sulle scale che impedisce di andare alle soffitte e,quindi, di accedere alla parte del vano scale dove trovarsi il suo appartamento.
RISPOSTA
In concreto questo condomino, di sua spontanea iniziativa, ha posizionato una porta che impedisce agli altri condomini di avere accesso ad una parte del fabbricato di proprietà comune.
Ed inoltre sul vano scale ha posizionato mobili e sedie in modo da appropriarmene per fatti suoi.
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il condomino ha trasformato il vano scale di proprietà comune, in un salotto ad uno esclusivo.
Puoi chiedere un risarcimento danni, oltre alla rimozione di questi arredi, tramite atto di citazione al giudice di pace, come previsto dalla Corte di Cassazione, sez. II, sentenza del 8 marzo 2011, n. 5474, per l'illegittima occupazione del pianerottolo.
Come posso risolvere questa diatriba che mi impedisce anche di poter vendere materialmente il mio appartamento. Grazie per la consulenza
RISPOSTA
Per posizionare questa porta a soffietto, occorre una delibera dell'assemblea condominiale approvata dai condomini con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi: un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Si tratta del quorum di cui all'articolo 1136 V comma del codice civile, applicabile alle innovazioni sulle parti comuni di cui all'articolo 1120 del codice civile: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”.
Se gli appartamenti sono 4, se tre condomini su quattro sono d'accordo per consentire l'installazione della porta a soffietto, ritengo che l'assemblea possa approvare l'autorizzazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio.
La porta a soffietto non potrà mai essere chiusa, dovendo consentire l'accesso nella denegata ipotesi di chiamata del 118.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1102, 1120, 1136 del codice civile