Lavori rifacimento passo carraio condominiale
Buongiorno, ho ritirato il 7 agosto raccom.a.r. in allegato, di comunicazione inizio lavori per il 01 ottobre, da parte delle 2 unità facenti parte del piccolo condominio dove abito. Siamo 3 unità in tutto, nuova ristrutturazione completa, e siamo entrati circa nell'ultimo anno e mezzo ad abitare, con qualche mese di differenza.
RISPOSTA
Se si vogliono imporre lavori di manutenzione straordinaria, si deve convocare un'assemblea condominiale per deliberare sulla base dei millesimi di cui all'articolo 1136 del codice civile. In questo caso, i lavori di rifacimento del passo carraio condominiale, devono essere approvati con la seguente maggioranza: in seconda convocazione, “con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Di seguito, i primi tre commi dell'articolo 1136 del codice civile: “L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Per prima cosa, è necessario incaricare un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali ! Successivamente, si convocherà l'assemblea dei tre condomini, per approvare i lavori “de quo”, secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136 del codice civile!
La mia unità è al piano terra con ingresso indipendente e passo carraio indipendente fatto di ghiaino stabilizzato con marciapiede.
Le altre 2 unità vogliono rifare il passo carraio condominiale lato garage, opposto al mio, dove sono i 3 garage rispettivi e una loro pompeiana con loro 2 posti auto di proprietà. Sostengono che si è in difficoltà a parcheggiare nei garage perché il ghiaino si muove, e si rompono le piastrelle del marciapiede. Finora sono un po' crepate 4 in un anno e mezzo.
Intendono togliere il marciapiede piastrellato davanti ai garage e pavimentare interamente con betonelle, totale preventivo allegato di euro 3.200+iva (unico preventivo di mia conoscenza).
Io ho manifestato la mia volontà di non partecipare a questa spesa, peraltro lascio sempre l'auto nel mio passo carraio privato dell'altro lato.
RISPOSTA
Mi sembra di capire che tu non abbia alcun interesse ad utilizzare il passo carraio condominiale, non avendo alcun garage di proprietà in quella zona.
A mio parere, si applica l'articolo 1123 II e III comma del codice civile, trattandosi di passo carrabile condominiale, destinato a servire soltanto una parte dell'intero fabbricato (i proprietari dei garage che si trovano su quel lato del fabbricato):
Art. 1123 del codice civile - Ripartizione delle spese.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Sono obbligata a dare loro la quota, oppure essendo un lavoro esterno posso esimermi dal farlo? Avrei urgenza di ottenere risposta.
Grazie.
Buon pomeriggio.
RISPOSTA
Non sei obbligata per motivi formali: mancata convocazione dell'assemblea condominiale (assenza tabelle millesimali).
Non sei obbligata nemmeno per motivi sostanziali, trattandosi di passo carrabile condominiale, destinato a servire soltanto una parte dell'intero fabbricato (i proprietari dei garage che si trovano su quel lato del fabbricato).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1123, 1136 del codice civile

