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1 - Aperture di aerazione naturale autorimesse interrate





Buongiorno,

ho acquistato una casa al piano terra in una cascina ristrutturata ora in forma di condominio (al piano primo abita un'altra famiglia).

Nello stato di fatto ho:

* una griglia di aerazione dei box sottostanti l'abitazione (misure 120cm x 480cm) davanti alla portafinestra del lato giorno
* un'altra griglia di aerazione sempre dei box sottostanti l'abitazione (misure 120cm x 480cm) nel lato notte davanti alla porta finestra della camera da letto

i box condominiali sono superiori a 9 e quindi è stato fatto il CPI dai vigili del fuoco con esito positivo

vorrei sapere se è a Norma il fatto di avere 2 delle griglie di aerazione (in totale 4) dei box condominiali proprio davanti alle uscite di casa (in caso di incendio/uscita fumi/calore dalle grate mi trovo impedito ad uscire dalle portafinestre sia davanti a casa che dietro con pericolo per me ed i miei familiari)

il mio volere sarebbe tappare la GRATA 1 e crearne una simile in giardino che rimane sempre sopra il box, in modo da garantire sempre l'aerazione dei box come da normativa ma tenere libera l'uscita davanti a casa in caso di emergenza

se non sono stato chiaro vi prego di fare domande.

Cordiali saluti.

 

RISPOSTA



Non è stato semplice, ma sono riuscito a reperire materiale normativo utile alle nostre finalità.
L'art. 3.9.1 del D.M. 1/2/86 riporta quanto segue, a proposito di autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 unità:

3.9.1 Superficie di ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie - non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

Nulla a che vedere con il collocamento delle griglie di areazione ! Né tanto meno ho trovato normativa ad hoc nel decreto del 21 febbraio 2017 che si applica comunque alle autorimesse di superficie coperta superiore a 300 mq. Dubito che l'autorimessa in questione abbia superficie superiore a 300 mq. Ho verificato altresì il DPR 151/2011 che elabora in modo compiuto il precedente DM 01/02/1986, prevedendo quanto segue:

Il DM 1/2/1986 per la ventilazione indica chiaramente, nel consentire un efficace ricambio d’aria am-biente nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio, “la prestazione” del sistema di aerazione naturale delle autorimesse. Per determinate situazioni sono fornite le caratteristiche “geo-metriche” degli affacci delle aperture di aerazioni. Dalle combinazioni delle diverse indicazioni fornite si dovrà tenere conto nella valutazione delle modalità di affaccio delle aperture di aerazione ai fini del rispetto del DM 1/2/1986 … (Nota DCPREV prot. n. 10850 del 10/9/2014).

La nota DCPREV prot. n. 10850 del 10/9/2014 in allegato, riporta un passaggio utile alle nostre finalità:

“Al riguardo, pur riconoscendo che la normativa in vigore non specifica tali caratteristiche, appare ragionevole sostenere che, in ragione delle finalità associate alla ventilazione naturale dell’autorimessa, le aperture di aerazione debbano essere attestate su spazio scoperto”.

… “Le aperture di ventilazione naturale di un’autorimessa hanno lo scopo di ridurre la concentrazione di eventuali vapori di sostanze infiammabili, dovuti al carburante delle autovetture, e dei gas di scarico delle autovetture ma, soprattutto, quello di consentire lo smaltimento di fiamme, fumi e calore prodotti in caso di incendio”.

La predetta nota non è una norma di legge, tuttavia funge da circolare per i vigili del fuoco nell'espletamento delle loro funzioni burocratiche di prevenzione anti-incendio.
Mi meraviglia davvero che i VVFF, nel caso “de quo”, non abbiano avuto nulla da eccepire, in presenza di griglie di areazione posizionate dinanzi alle uscite di casa !!!
Mi sembra davvero clamoroso, per quanto non ci sia una norma di legge coercitiva che imponga lo spostamento delle grate di areazione.

A disposizione per chiarimenti-approfondimenti.

Cordiali saluti.

2 - Spese box interrati con lucernari da sostituire con le griglie





Garage costituito da 20 box, quindi venti condomini.
I box sono distribuiti in 10 da un lato e 10 dal lato opposto, con al centro la corsia di scorrimento. Si deve rinnovare il certificato di prevenzione antincendio scaduto. All'epoca della costruzione, tutti i box situati sul lato sinistro entrando, della corsia di scorrimento, erano dotati in alto di una griglia di aerazione, mentre quelli a destra al posto della griglia avevano, ed hanno un lucernario in vetro cemento, situazione che consentì l'ottenimento del certificato antincendio.
Ora, per ottenere il rinnovo del certificato viene richiesto che tutti i box siano dotati di griglia di aerazione, per cui si debbono sostituire i lucernari con le griglie nei box di destra. L'assemblea ha deliberato i lavori, io ero assente, senza precisare le modalità di ripartizione delle spese. L'Amministratore ha deciso, autonomamente, di ripartire le spese tra tutti i condomini, sia possessori dei box già con griglia che possessori con lucernario , che deve essere sostituito. Io ritengo che le spese, con riferimento all'articolo 1123 del codice civile II e III comma, vadano ripartite solo tra i condomini proprietari dei box con lucernari da sostituire con le griglie, e non anche con i proprietari dei box dove di già vi sono le griglie e che non verranno interessati dai lavori.
Come stanno le cose giuridicamente?
Cosa devo fare?

RISPOSTA

La griglia di aerazione è di proprietà del singolo condomino, essendo parte integrante del singolo box.
Secondo la nota DCPREV prot. n. 10850 del 10/9/2014, “le aperture di ventilazione naturale di un’autorimessa hanno lo scopo di ridurre la concentrazione di eventuali vapori di sostanze infiammabili, dovuti al carburante delle autovetture, e dei gas di scarico delle autovetture ma, soprattutto, quello di consentire lo smaltimento di fiamme, fumi e calore prodotti in caso di incendio”.

L'art. 3.9.1 del D.M. 1/2/86 riporta quanto segue, a proposito di ventilazione delle autorimesse

3.9.1 Superficie di ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie - non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

ATTENZIONE: “Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso”.

La prova di quello che scrivo è piuttosto evidente. Il proprietario del box, in relazione alla griglia di areazione che “occupa” una parte del marciapiede, deve pagare il canone unico patrimoniale al Comune, ossia la ex tassa di occupazione del suolo pubblico ! Pertanto la griglia di areazione è di proprietà individuale e non condominiale, essendo parte integrante del box.
Alle proprietà individuali non si applicano le norme del condominio!

Non è inerente il riferimento al secondo o terzo comma dell'articolo 1123 del codice civile.
Ciascun proprietario pagherà la griglia utile per mettere a norma il proprio box.
Il costo burocratico del rinnovo del certificato invece, sarà ripartito tra tutti i proprietari dei box, secondo i millesimi, quindi secondo la regola generale di cui all'articolo 1123 I comma del codice civile.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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