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Legittimità delle prove d'esame nei concorsi pubblici: chiarimenti sulla regolarità e sentenze TAR





Egr. avvocato, ho partecipato ad un concorso pubblico e vorrei che mi chiarisse alcuni dubbi sulla regolarità dello svolgimento delle prove e degli adempimenti della commissione esaminatrice. La prova ora del concorso, secondo quanto previsto dal bando, verteva sulle seguenti materie:
-diritto civile
-diritto amministrativo
-diritto costituzionale
-diritto degli enti locali
-diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego
-diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione
Nelle tre urne contenenti le domande che i candidati sorteggiavano prima del loro esame orale, non c'era nemmeno una domanda di diritto penale né tanto meno una domanda avente ad oggetto i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Ho fatto accesso agli atti ed ho avuto conferma di questo.
È legittimo che le domande della prova orale non coprano tutte le materie previste dal bando?

RISPOSTA

Assolutamente no.
Non è legittimo e quindi la graduatoria del concorso può essere impugnata con ricorso al TAR. La sentenza 24 giugno 2024, n. 12761, del TAR Lazio-Roma, sezione II, a proposito della regolarità della prova orale, statuisce quanto segue: “i quesiti potenzialmente sorteggiabili devono evidentemente ‘coprire’ tutte le materie contemplate dal bando. Viceversa, i quesiti che sono concretamente sottoposti al singolo candidato possono ben riguardare anche soltanto alcune delle materie oggetto di concorso”.



I quesiti della prova orale sono stati tutti predisposti dalla commissione, pochi minuti prima della prima sessione della prova orale, quella che riguardava i candidati dalla lettera C alla lettera F.
Nella giornata della prova orale dei candidati dalla C alla F, sono stati scritti anche i quesiti per le successive prove orali che si sono tenuti nei giorni successivi. Le batterie delle prove orali si sono tuttavia concluse in una settimana.

RISPOSTA

Non si tratta di un motivo di illegittimità della procedura concorsuale, sempre secondo la suddetta sentenza del TAR, in quanto se è vero che la commissione deve scrivere le domande della prova orale immediatamente prima della stessa, è anche vero che “il vincolo temporale che la commissione esaminatrice è tenuta a rispettare nel predisporre i quesiti può essere valutato anche in relazione all’inizio dell’intero ciclo della prova orale (piuttosto che in relazione alla singola seduta d’esame del singolo candidato).
Fermo restando che l’art. 2 del d.p.r. n. 487/1994 (il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento) consente anche di predisporre i quesiti giorno per giorno, e cioè all’inizio di ciascuna seduta d’esame riferita ai candidati da interrogare in quel preciso giorno.



Alla prova orale è stato attribuito un voto numerico, senza alcuna motivazione, è legittimo?

RISPOSTA

Sì, è legittimo secondo la giurisprudenza del TAR, tranne che il bando non preveda espressamente che il voto numerico alla prova orale debba essere accompagnato da un sintetico giudizio sulla prova del candidato: “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7/2017) La Commissione semmai, prima della prova orale deve indicare quali sono i criteri di massima di valutazione da cui desumere la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto.
Ad esempio:
-chiarezza dell'esposizione
-puntualità dei contenuti giuridici
-capacità di sintesi
-presenza di collegamenti infradisciplinari

In assenza dei criteri di valutazione della prova orale, la graduatoria è impugnabile con ricorso al TAR.
Attenzione: il voto numerico unico è insufficiente quando la commissione ha determinato punteggi parziali per i singoli criteri di valutazione.
Se la commissione di concorso ha agganciato ai criteri di valutazione della prova di concorso punteggi parziali e, poi, in esito alla correzione, esprima il proprio giudizio con un unico punteggio, viola sicuramente le regole che si è data e non consente ai candidati di ricostruire il percorso logico seguito.
Secondo la sentenza del TAR Sicilia-Catania, sezione III, del 25 giugno 2024, n. 1319, se la commissione ha autolimitato la sua discrezionalità, prevedendo un punteggio parziale per ciascun criterio di valutazione della prova orale, il punteggio complessivo non potrebbe essere differente dalla sommatoria dei punteggi parziali, nemmeno con una allegata motivazione da parte dei commissari.



La commissione ha impiegato meno di una settimana per correggere la prova scritta (oltre 200 elaborati): è motivo di illegittimità del concorso pubblico?

RISPOSTA

No, secondo quanto previsto dal TAR Sardegna, sezione I, nella sentenza 8 aprile 2024, n. 259
non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati.
Peraltro secondo il TAR Lazio-Roma, sezione I, nella sentenza 25 marzo 2024, n. 5842, la commissione giudicatrice di concorso non ha alcun dovere di correggere integralmente tutte le plurime prove scritte, ma è legittimo non valutarne una se per la precedente non è stata raggiunta l’idoneità.
Questa modalità accelerata della correzione delle prove scritte, potrebbe avere ridotto notevolmente i tempi di lavoro della commissione esaminatrice.
Non abbiamo alcuna prova di quale candidato possa essere stato avvantaggiato ovvero svantaggiato da una presunta superficialità nella lettura e valutazione degli elaborati (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 16 gennaio 2024, n. 535, che richiama Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 13 aprile 2016, n. 1446).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
 

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