Obbligo di spogliatogli riservati per gli istruttori sportivi





Sono un istruttore di nuoto che lavora con un contratto di collaborazione presso una piscina. Recentemente è stato chiuso lo spogliatoio riservato al personale, adducendo come giustificazione che era riservato al personale assunto a tempo determinato o indeterminato. A parte problemi di sovraffollamento in certi orari, che impediscono all'istruttore di cambiarsi o utilizzare i servizi igienici in modo rapido (legato al fatto che le ore di lezione di succedono con brevissimi intervalli), il problema principale riguarda la privacy, in quanto agli spogliatoi possono comunque accedere anche persone di sesso opposto a quello formalmente assegnato per lo spogliatoio e gli stipetti in cui ci si può cambiare non sono totalmente chiusi e quindi consentono solo in parte di cambiarsi in modo riservato. Esistono armadietti riservati all'utenza in cui chiudere i propri indumenti, ma la piscina non risponde di eventuali furti. Ho letto che il testo unico  81/2008 (ex 626) prevede spogliatoi per il personale (indipendentemente dal tipo di contratto) separati per sesso, così come per le docce e che il lavoratore deve avere a disposizione armadietti per riporre tranquillamente i propri indumenti durante l'orario di lavoro.

E' corretto chiedere l'applicazione di tale legge per far valere i nostri diritti?

E' giusto che l'istruttore, pagato in base alle ore di lezione, debba rimanere sul posto di lavoro molto più tempo solo perché deve fare la fila per aspettare che l'utenza (che esce dalla vasca prima dell'istruttore) abbia fatto la doccia etc...?

Grazie



RISPOSTA



Penso che tu abbia letto l'allegato IV del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Riporto tale normativa in seguito.

D. L.gs 81/08 Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

Consiglio di sporgere denuncia/segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro – Ispettorato del lavoro, affinché il datore di lavoro sia sanzionato e costretto ad adeguarsi alla normativa.

Hai scritto: E' giusto che l'istruttore, pagato in base alle ore di lezione,debba rimanere sul posto di lavoro molto più tempo solo perché deve fare la fila per aspettare che l'utenza (che esce dalla vasca prima dell'istruttore) abbia fatto la doccia etc...?

Non è affatto giusto !!! anzi secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il datore di lavoro dovrebbe retribuire il tempo necessario per fare la doccia e per il cambio degli abiti da lavoro. Vorrei citare, a tal proposito, la sentenza della Cassazione sul “tempo tuta” n. 1817 - 8 febbraio 2012, con la quale, si dichiara che il “tempo tuta” va retribuito in quanto, il tempo necessario al lavoratore per indossare la divisa, va considerato come orario di lavoro.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.