Mora del creditore per bonifico bancario non accettato
Buongiorno.
Da questa primavera, mia madre è assistita da badante, regolarmente assunta.
Per la tenuta dei conteggi (vedi paga e contributi), mi sono appoggiato al servizio offerto dal Patronato del mio paese. Questo, ogni mese mi invia (come da accordo) il cedolino paga della badante ed ogni trimestre devo corrispondere il costo del loro servizio.
Nell'ultimo trimestre, avendo poca disponibilità (e, sinceramente, essendo i loro uffici aperti solo per alcune ore durante il pomeriggio), ho richiesto loro di inviarmi - sempre via mail - la ricevuta del corrispettivo trimestrale (il termine ultimo del pagamento era il 20.09.2012), accompagnata da un IBAN e avrei provveduto ad bonificare loro la somma dovuta. Mi è stato risposto che non era possibile effettuare il pagamento mediante bonifico, ma solamente presso i loro uffici (che peraltro accettano il pagamento, oltre che in contanti, anche con il Pagobancomat; quindi è evidente che un conto corrente ce l'hanno). Nei giorni scorsi mi è stata inoltrata una mail in cui si dice che questo mese non mi viene inviato via mail il cedolino paga della badante, in quanto non ho provveduto a regolarizzare il pagamento delle competenze trimestrali.
Pertanto devo rivolgermi presso i loro uffici per la sistemazione del debito e solo dopo mi verrà consegnato il cedolino paga della badante.
La mia domanda è questa: non è questo un atteggiamento scorretto da parte del Patronato? Mi chiedo: se abitassi in Australia, come potrei comportarmi? Dovrei ogni tre mesi rientrare in Italia per pagare le competenze del Patronato, in quanto non accettano il pagamento con bonifico bancario? Non è abuso il loro, non consentendomi un mezzo di pagamento del tutto legittimo? E non è abuso il trattenere la busta paga della badante solo per questo motivo (che per me è derivato da altro abuso)? Cosa devo fare io? Non pagare la badante? Non ha diritto la badante ad avere il suo cedolino paga e quello del Patronato è un abuso? Volevo sapere cortesemente la Vostra opinione; e, soprattutto, se ci sono estremi per avviare qualche procedimento contro il Patronato, perché il loro comportamento lo ritengo assurdo, anticostituzionale e limitante la mia libertà personale. Ripeto: se io non abitassi in paese, ma fossi trasferito in zone lontane (prima portavo l'estremo esempio dell'Australia), cosa potrei fare, poiché loro non accettano il bonifico bancario? Avevo, infatti, richiesto l'inoltro del cedolino paga via mail, proprio perché gestibile il tutto autonomamente, senza essere costretto a dover gestire fisicamente la cosa; è assurdo che nel 2012 (quasi 2013) uno non possa gestire una situazione in maniera assolutamente telematica. Grazie della cortese risposta
RISPOSTA
Probabilmente hai sentito parlare di mora del creditore … non del debitore ma del creditore !!!
Dobbiamo fare riferimento agli articoli 1206 e 1207 del codice civile.
Il creditore è in mora quando senza motivo legittimo, “non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”.
Art. 1206 del codice civile. Condizioni.
Il creditore è in mora quando, senza il motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Art. 1207 del codice civile. Effetti.
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Poiché il patronato è da considerare creditore in mora, non ha diritto di interrompere l'erogazione del servizio buste paga, né ha diritto agli interessi per il ritardato pagamento.
Anzi … è il debitore in questo caso ad avere diritto ad un risarcimento danni !!!
Cosa fare allora ??!!
Scrivere una diffida al patronato con oggetto “costituzione in mora del creditore, ai sensi dell'articolo 1206 del codice civile”.
Farai presente che
1)per motivi personali o lavorativi sei attualmente impossibilitato a recarti presso gli uffici del patronato.
2)Anche in passato hai chiesto di effettuare il pagamento con bonifico.
3)Tale modalità di pagamento ti è stata sempre negata senza motivo legittimo, visto che il patronato ha un suo conto corrente bancario (consente il pagamento con il Pagobancomat !!!)
4)Intendi chiedere il risarcimento danni in caso d'illegittima interruzione del servizio buste paga.
Tanto premesso, chiedi l'IBAN per effettuare il bonifico.
Vedrai che ti indicheranno l'IBAN dopo 10 minuti dal ricevimento della diffida !!!
Sempre a disposizione.
Cordiali saluti.