Atto di divisione ereditaria apertura del cancello per il passaggio atti di tolleranza impediscono costituzione servitù di passaggio
Gentile avvocato, abbiamo una curiosità.
Tre sorelle ricevono per testamento in comproprietà una casa e il fondo circostante.
RISPOSTA
Immagino che il “de cuius” sia il genitore di queste tre figlie, nominate eredi testamentarie in quote uguali tra loro.
La casa ha una particella catastale e il fondo un'altra.
RISPOSTA
Parliamo quindi di due beni immobili autonomi e distinti tra loro.
Dopo dieci anni sciolgono la comproprietà.
RISPOSTA
Sciolgono la comproprietà con atto pubblico di divisione, in modo consensuale, con previsione di conguaglio in denaro.
Due sorelle mantengono la casa in comproprietà al 50% e ciascuna di loro parte del fondo in proprietà al 100% (ognuno una particella).
RISPOSTA
Pertanto in riferimento alla casa parliamo di comunione pro indiviso, mentre in riferimento al terreno si tratta di una comunione pro diviso.
L'altra sorella viene liquidata con dei soldi e due fondi tra loro non comunicanti, sempre parte dell'originario.
RISPOSTA
Si tratta pertanto di un atto di divisione con conguaglio in denaro in favore di una comproprietaria.
Continua ad accedere per i successivi venti anni dal cancello di accesso al fondo originario e quindi alla casa previa apertura delle sorelle che vivevano nella casa.
RISPOSTA
Hai scritto “previa apertura”; questo particolare è di fondamentale importanza ai fini della presente consulenza.
Leggiamo l'articolo 1144 del codice civile: “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”. In parole povere, le sue sorelle le hanno fatto la cortesia di aprire il cancello, tollerando il suo passaggio dalla loro proprietà … non possono certamente subire dopo 20 anni di cortesie, la beffa della costituzione di una servitù di passaggio in loro danno …
Ha titolarità alla servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
RISPOSTA
Assolutamente no, non è mica il padre di famiglia che ha lasciato questa particolare situazione fattuale!
Questo stato delle cose nasce da un atto di divisione stipulato consensualmente dalle tre sorelle. Leggiamo a conferma l'articolo 1062 del codice civile: “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
O comunque perché costruire gli accessi è troppo oneroso rispetto al valore minimo del terreno?
RISPOSTA
I due fondi non comunicanti tra loro hanno forse un accesso alla via pubblica o comunque se lo possono procurare?
Se hanno accesso alla via pubblica o se possono procurarselo in qualche modo, l'eccessiva onerosità della costruzione dell'accesso diventa giuridicamente irrilevante ai fini della presente consulenza. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1062, 1144 del codice civile

