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Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato

Condizioni per negare la monetizzazione delle ferie nella pubblica amministrazione, invito periodico del dirigente a fruire delle ferie annuali





Egr. avvocato, sono un pubblico dipendente che lavora in un ente locale, con un numero esagerato di ferie arretrate non godute in quanto rinviate per motivi di servizio.
È vero che questa estate 2026, il decreto-legge per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali ha eliminato il divieto di monetizzazione delle ferie?
Resto in attesa della consulenza richiesta e ringrazio in anticipo.

RISPOSTA

Il divieto non è stato affatto superato tuttavia la disciplina della monetizzazione delle ferie è stata adeguata alla giurisprudenza italiana ed europea con l'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 che modificano l’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.
Di seguito riporto i periodi che sono stati aggiunti alla norma con il decreto-legge per la Pubblica Amministrazione dell'estate 2026:

“Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie”.

Con questa norma di legge si definiscono compiutamente le condizioni per negare la monetizzazione delle ferie, individuando (indicando i criteri per l'individuazione) i soggetti responsabili della tempestiva fruizione delle ferie da parte dei dipendenti (dirigente anziché responsabile di posizione organizzativa).

Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge è riportato infatti questo passaggio molto interessante: “L’intervento normativo mira a definire i presupposti che possono giustificare la perdita dell’indennità finanziaria sostitutiva, limitandoli ai soli casi in cui il lavoratore, pur essendo stato adeguatamente informato e messo nelle condizioni di fruire delle ferie, abbia scelto liberamente di non esercitare il diritto. In tal caso, l’onere della prova incombe sul datore di lavoro”.

Ciascun dirigente / responsabile di posizione organizzativa (elevata qualificazione negli enti locali) dovrebbe con una cadenza periodica almeno semestrale, protocollare una comunicazione interna diretta ai suoi collaboratori con la quale

a)si invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali
b)lo si rende edotto che le ferie non godute andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria
c)le ferie possono essere rinviata all'anno successivo, soltanto per motivi di servizio non ordinari, previa autorizzazione del dirigente competente.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
 

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