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1 - Rimborso abbonamento palestra chiusa per pignoramento: cosa dice la legge?





Egr. avvocato, le rivolgo un quesito in materia di recesso e risoluzione dall'abbonamento in palestra.
Sono un manager che per motivi di lavoro cambia spesso città e quindi anche palestra.
Ho preso servizio presso un'azienda di Livorno e mi sono iscritto in una palestra della città dove attualmente abito, sottoscrivendo un abbonamento semestrale.
Dopo pochi giorni, la palestra si è chiusa a causa di un pignoramento immobiliare che aveva ad oggetto proprio l'immobile dove si trovata l'attività.
La palestra è rimasta chiusa per quattro mesi e poi è stata riaperta sempre dallo stesso proprietario che evidentemente, nel frattempo, aveva risolto i problemi con i suoi creditori.
Il proprietario della palestra mi invita a tornare per fruire del semestre già pagato, decurtato ovviamente dei pochi giorni già usufruiti prima della chiusura, ma fra tre mesi dovrò lasciare la città di Livorno, per trasferirmi altrove; quindi, non potrò sfruttare per intero il semestre già pagato.
Posso risolvere l'abbonamento con la palestra?

RISPOSTA

Hai diritto alla risoluzione dell'abbonamento sottoscritto con la palestra, essendo venuto meno l'interesse del consumatore per colpa del titolare della palestra che non ha garantito l'apertura della stessa e quindi il servizio, per una parte rilevante della durata semestrale dell'abbonamento.
A questo si aggiunga che puoi dimostrare documentalmente il tuo prossimo trasferimento dalla città di Livorno ad altre località, per confermare il diritto alla risoluzione per inadempimento della controparte.
È bene precisare che l'abbonato non è obbligato ad accettare voucher o recuperi, in assenza di una specifica pattuizione inserita nel modulo sottoscritto al momento dell'iscrizione in palestra.
Il titolare della palestra potrebbe proporti un bimestrale (considerato che l'abbonamento era pari a sei mesi e la palestra è stata chiusa due mesi), rimborsandoti 2/3 dell'importo versato al momento dell'iscrizione. Ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile, quando la prestazione diviene soltanto parzialmente impossibile, la controparte contrattuale ha diritto a una corrispondente riduzione della controprestazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Rimborso abbonamento palestra per infortunio o malattia: è possibile?





Egr. avvocato, ho fatto un abbonamento annuale in una palestra facente parte di un gruppo noto in tutta Italia. L'oggetto dell'abbonamento è la sala pesi. Purtroppo, a causa di un’ernia e di un intervento chirurgico, non posso più allenarmi in sala pesi e considerata la mia età, vicina ai 60 anni, temo che la mia attività di pesistica purtroppo finisca così …
Tutto questo non era nemmeno immaginabile al momento della sottoscrizione dell'abbonamento annuale e ovviamente non è dipeso da me; per questi motivi chiedo se ho diritto alla risoluzione dell'abbonamento ed al rimborso della somma versata in proporzione al periodo di cui non ho usufruito.
Grazie avvocato.

RISPOSTA

Sì, hai diritto al rimborso di quanto versato per l'abbonamento (in proporzione al periodo di cui non hai usufruito), per impossibilità sopravvenuta totale, non dipendente né dalla volontà del creditore né del debitore. La norma di riferimento è l'articolo 1463 del codice civile: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Se l'iscritto in palestra subisce un infortunio che gli impedisce in modo assoluto e definitivo la pratica sportiva per cui si è abbonato in palestra, il contratto si scioglie per impossibilità sopravvenuta. L'iscrizione in palestra perde la sua funzione e l’interesse dell’abbonato a frequentarla si estingue per forza di cose.
Attenzione: per giustificare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e quindi il rimborso di quanto versato, l'infortunio oppure la patologia devono essere definitive, nel senso che devono impedire l'allenamento nel modo più assoluto.
Tanto per capirci, se l'ernia ti impedisce di allenare le gambe, ma non la parte alta del corpo, non hai diritto alla risoluzione dell'abbonamento.
L'onere della prova ricade sull'iscritto in palestra che dovrà documentare la propria situazione fisica, con idonea documentazione medica.
In caso di mancato rimborso, ti consiglio di procedere con ricorso al giudice di pace.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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