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Vendita immobile oggetto di contratto aleatorio di mantenimento disposta dal giudice su richiesta dell'amministratore di sostegno





Il 1 marzo 2026 un soggetto Michele firma un contratto aleatorio di mantenimento.
Egli mette a disposizione la sua pensione di 700 euro e il suo immobile da 65.000 euro, in cambio di assistenza e mantenimento da parte del figlio1.
Il contratto ha giusta proporzione (alea) e non è questo oggetto del quesito.
Il 1 marzo 2027 il tribunale delibera di porre il soggetto Michele sotto amministrazione di sostegno esterno.
L'amministratore di sostegno esterno (ADS) esterno costa circa 350 euro al mese e la pensione di 700 euro ora non basta più.
ADS dispone attraverso il giudice, che venga venduto l'immobile.

RISPOSTA

Parliamo dell'immobile oggetto del contratto aleatorio di mantenimento?
Quindi il contratto di mantenimento è venuto meno?



In quanto ci sarà bisogno di pagare spese superiori alle entrate (l'immobile è vuoto in quanto soggetto Michele vive permanentemente con il figlio1).

RISPOSTA

Attenzione perché questo è un punto cruciale della presente consulenza.
Il giudice ha disposto la vendita dell'immobile, per fronteggiare generiche spese nell'interesse del soggetto amministrato, di importo presumibilmente superiore alle entrate?
Oppure l'immobile è stato venduto per pagare nello specifico il compenso del ADS esterno? Mi sento di escludere che l'immobile sia stato pignorato e venduto al pubblico incanto, per soddisfare il credito dell'ADS.
Immagino che si tratti della prima opzione: il giudice ha disposto la vendita dell'immobile, per fronteggiare generiche spese nell'interesse del soggetto amministrato, di importo presumibilmente superiore alle entrate. Parliamo di spese generiche.



Soggetto Michele aveva firmato delle cambiali nei confronti di figlio1. Tali cambiali non erano citate nel contratto aleatorio di mantenimento.

RISPOSTA

Ma in fondo, per quale motivo citare queste cambiali nel contratto aleatorio di mantenimento?



ed erano state sottoscritte PRIMA del 1 marzo 2026.

RISPOSTA

La data della sottoscrizione è irrilevante ai fini della presente consulenza.



Erano 15.000 euro di cambiali in favore di figlio1 (cambiali con marche da 180 euro). Le cambiali scadono il 30 giugno 2027 e non erano state consegnate all'amministrazione di sostegno.

RISPOSTA

Perché hai precisato che le cambiali non erano state consegnate all'amministrazione di sostegno?
L'ADS ha forse chiesto al figlio 1 di indicare espressamente tutti i crediti che egli vantava nei confronti di suo padre?
Il giudice tutelare ha chiesto ai familiari dell'amministrato, di indicare tutti i crediti nei confronti di Michele?
Non penso …



Le aveva tenute il figlio1 senza dire niente che il padre avesse questo debito nei confronti di figlio1.

RISPOSTA

Ma nessuno (giudice ovvero ADS) hai mai chiesto al figlio1 di indicare quali erano i suoi crediti nei confronti del padre. Mi sbaglio?



Quesito: figlio1 ha diritto di pretendere i 15.000 euro di cambiali protestate appena viene venduto immobile?

RISPOSTA

Sì, in attesa dei tuoi chiarimenti, la mia risposta è positiva.



Oppure i 15.000 euro restano un debito che verrà pagato solo dopo la morte di soggetto Michele qualora rimanga un po' di patrimonio?

RISPOSTA

Questo lo escludo.
Semmai questo debito potrebbe essere pagato soltanto dopo che Michele avrà potuto pagare i compensi dell'ADS esterno, quelli ad oggi non ancora onorati.
Prima si soddisferebbe il credito dell'ADS esterno e soltanto successivamente il figlio1.
Diciamo che questo sarebbe il peggiore degli scenari possibili per il figlio1.



Intendo chiedere: il debito verso ADS ha priorità rispetto al debito derivante da cambiali emesse verso un figlio1 e protestate (il quale è PARTE nel contratto di mantenimento?).
Grazie se possibile

RISPOSTA

No.
Attenzione, perché se Michele dovesse rimanere in futuro senza risorse finanziarie e senza più immobili da vendere, ne risponderebbe direttamente il figlio1 (ed i suoi fratelli), in assenza della consorte di Michele, secondo l'ordine previsto dall'articolo 433 del codice civile.
È vero che il figlio1 può chiedere il pagamento delle cambiali, ma il figlio1 sarà il secondo soggetto a rispondere economicamente in caso di futura indigenza di suo padre (dopo la moglie di Michele).
Oggi si prenderebbe 15.000 euro, ma domani potrebbe scucirne anche 30.000 euro ...
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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