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Principio di proporzionalità dei permessi studio, lavoratore universitario assunto in part time dalla farmacia





Salve, ho il seguente quesito:
Una farmacia con dipendenti, applica il CCNL Farmacie Private, CNEL H121.
La farmacia, tra gli altri, ha alle sue dipendenze una lavoratrice studentessa universitaria, assunta a tempo indeterminato con orario part-time a 18 ore settimanali così distribuito: martedì 4 ore, giovedì e venerdì 7 ore.
L'articolo 36 del CCNL recita: "Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d’esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all’anno per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova)." A tal proposito si chiede:
- Al dipendente, lavorando 18 ore settimanali, bisogna riproporzionare le ore di permesso previste dall'art. 36 ?

RISPOSTA

Sì, confermo.
Nel caso di rapporto di lavoro part-time, trova applicazione il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 14 comma 3 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata: “il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno”. Si tratta di un principio generalmente applicabile a tutti gli istituti contrattuali che si applicano anche ai dipendenti a tempo parziale.



-la dizione "altri cinque giorni" si riferisce in aggiunta ai giorni in cui il dipendente sostiene gli esami?

RISPOSTA

Esatto, perché l'articolo 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si riferisce esclusivamente ai permessi per esami: “i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti”.



-nel caso in cui abbia superato le ore studio previste (o riproporzionate) è possibile fare una specie di "compensazione interna" con le ore ferie o ROL?
Grazie

RISPOSTA

Vediamo se ho capito bene la tua domanda: se il lavoratore universitario ha superato il tetto delle 40 ore riproporzionate, è possibile concedergli ore studio in più, sottraendo ore ferie oppure ROL?
In punto di diritto, la risposta è assolutamente no.
Il lavoratore dipendente che ha finito le sue ore studio, chiederà ore ferie – giorni di ferie (oppure altri istituti contrattuali che gli consentono di assentarsi) per potersi preparare meglio per l'esame.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, quindi non possono essere compensate (articolo 2109 del codice civile).
Anche i permessi lavorativi (ROL) stabiliti nel CCNL, avendo la stessa funzione di reintegro delle forze psico-fisiche del dipendente, sono un diritto al quale il lavoratore “non può rinunciare” in ossequio all'articolo 36 Costituzione Italiana. Se non è ammessa la rinuncia al ROL, non lo si può nemmeno compensare.
La risposta è pertanto negativa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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