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Donazione indiretta immobile del padre in favore di un figlio collazione e restituzione denaro con assegno bancario rappresentazione ereditaria





Buongiorno, porgo il seguente quesito:
figlioA ha ricevuto dal padre nel 2004 un appartamento tramite intestazione.(compravendita notarile da fornitoreA a figlioA con assegno da parte di padre a fornitoreA).

RISPOSTA

Si tratta di una donazione indiretta in quanto il donante ha pagato direttamente il venditore, con l'intesa di intestare l'immobile al donatario.
È lo schema negoziale della donazione indiretta.



Il padre ha pagato con assegno bancario proveniente dal proprio conto un importo di 65.000 euro.

RISPOSTA

Ma soprattutto lo schema tipico della donazione indiretta risulta dal rogito della compravendita.
Il notaio ha indicato a rogito che il corrispettivo è stato pagato con assegno bancario numero xxxxx tratto dal conto corrente del padre, in favore dell'acquirente.



Al momento della morte del padre, avvenuta 23 febbraio 2024, figlioA tira fuori un assegno bancario di 70.000 euro emesso da figlioA nei confronti di padre, la data dell'assegno è 13 gennaio 2023.

RISPOSTA

Dovrebbe dimostrare la prova dell'avvenuto incasso da parte del padre.
Si tratta inoltre di un assegno bancario, ossia di un titolo di credito astratto, non legato ad una causa sottostante.
Il padre non ha nemmeno rilasciato una quietanza al figlio, tramite scrittura privata datata 1° febbraio 2024.
Gli importi non coincidono … non penso che gli interessi ammontino soltanto a 5.000 euro dopo tutti questi anni …
Trattandosi di una donazione indiretta, quindi di un atto di liberalità, non si prevede alcun rimborso. Facciamo un esempio: il padre, negli ultimi anni della sua vita, avrebbe potuto prestare somme di denaro al figlioA, per comprare una macchina oppure per pagare gli studi universitari della nipote etc etc
In realtà quell'assegno di 70.000 euro potrebbe anche essere il rimborso di somme prestate negli ultimi dieci anni prima del decesso del padre.
L'onere della prova ricade ovviamente sul figlio A che chiede il mancato assoggettamento della donazione indiretta all'istituto della collazione ereditaria.



Quindi figlioA sostiene di avere ripagato l'appartamento al padre, anni dopo, emettendo verso di lui un assegno.
Padre era lucido ma non ha mai incassato quell'assegno. Dal conto di padre non risulta infatti un incasso simile.

RISPOSTA

Possiamo definire quella del figlio A una supercazzola!
Il figlio A non ha ripagato il padre, poiché l'assegno non risulta incassato.



Anche i due altri figli (figlioB e figlioC) avevano ricevuto un appartamento sempre dello stesso valore. Ma non avevano ripagato niente al padre.
È possibile che, solamente sulla base di un assegno bancario mai incassato sia credibile la restituzione di tutto quel denaro?

RISPOSTA

Assolutamente no.
Quand'anche fosse stato incassato dal padre, quell'assegno di 70.000 euro potrebbe anche essere il rimborso di somme prestate negli ultimi dieci anni prima del decesso del padre, perché ad esempio il figlioA aveva il vizio del gioco e doveva pagare ai suoi creditori migliaia di euro …
Non abbiamo nemmeno una scrittura privata con la quale il padre accetta questa somma di denaro, in riferimento alla donazione indiretta del 2006.



figlioB e figlioC hanno ottenuto tramite vie traverse l'estratto del conto bancario di figlioA e l'assegno non era coperto, non sarebbe stato possibile quindi incassare quella cifra da parte del padre.

RISPOSTA

Possiamo persino parlare di un tentativo di truffa del figlioA nei confronti dei suoi fratelli!



Ma il padre non ha né provato a incassare, né protestato.

RISPOSTA

Nè l'hai mai ricevuto dell'assegno bancario, perché non abbiamo nemmeno una scrittura privata firmata dal padre, con la quale ammette la materiale trasmissione del titolo di credito.



I due figlioB e figlioC possono .... protestare l'assegno (suppongo di no perché è scaduto il termine).

RISPOSTA

Assolutamente no.



Possono agire per vie legali?
Grazie

RISPOSTA

Sì, per far valere l'istituto della collazione anche nei confronti della donazione in favore del figlioA. La donazione in favore del figlioA deve intendersi quale anticipo della sua quota di legittima, al pari delle altre donazioni ricevute dai suoi fratelli.
I fratelli del signorA possono proporre un atto di citazione per intraprendere una causa ereditaria ai fini dell'applicazione degli articoli 467 e seguenti del codice civile, norme dettate in materia di rappresentazione ereditaria, al fine di una puntuale determinazione dell'asse ereditario, della quota di legittima e delle quote di riserva.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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