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Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato

Estinzione della servitù coattiva e volontaria il fondo non è più intercluso alla via pubblica





Buongiorno, volevo sapere se una servitù di passaggio cessa nel momento in cui la necessità per cui era stata istituita non c'è più.

RISPOSTA

Dipende se si tratta di una servitù coattiva per fondo intercluso alla via pubblica, oppure di una servitù volontaria nata per contratto, sulla base di un accordo tra le parti contrattuali originarie. Se si tratta di una servitù di passaggio coattivo originata per legge, ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile, la mia risposta è positiva.
Leggiamo l'articolo 1051 del codice civile: “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti
”.



Ossia la corte in cui abito e gravata da una servitù di passaggio a carico del portone d'ingresso e della parte centrale del cortile per consentire di accedere alle abitazioni costruite nei terreni che facevano parte della corte, in quanto unico collegamento con la pubblica via.

RISPOSTA

Pertanto si tratta di una servitù nata per legge che non risulta da nessun contratto di compravendita. Questa circostanza è fondamentale ai fini della presente consulenza.



Tutte le abitazioni avevano lo stesso indirizzo "via Roma 21" . Il comune in varie fasi ha prima creato un altro varco, dove la strada che sale verso la collina si collega al cortile della corte, collegando la strada (privata) ad una piazza comunale adibita a parcheggio. Da qualche anno la strada che parte dalla piazza a sale verso la collina è diventata comunale e ora si chiama via Marche e non più via Roma. Le abitazioni quindi ora si affacciano direttamente sulla pubblica via. La servitù è ancora valida o si è estinta?
Grazie

RISPOSTA

La servitù coattiva si è estinta, poiché il fondo non è più intercluso alla via pubblica.
La servitù non ha avuto origine nei contratti di compravendita, ma soltanto dalla norma di legge, ossia l'articolo 1051 del codice civile.
Se i contratti di compravendita non la prevedono, la servitù coattiva originata per legge, è da considerare attualmente estinta.
Le servitù volontarie invece, nate per contratto di compravendita, si estinguono per non uso ventennale ai sensi dell'articolo 1073 I comma del codice civile: “la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni”.
Spero che sia chiara la differenza tra servitù coattiva e volontaria-contrattuale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1073 e 1051 del codice civile
 

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