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- Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato
Non si può recedere dal consorzio tra proprietari di immobili se lo statuto non prevede il recesso anticipato del consorziato
Due anni fa ho aderito al consorzio che alcuni proprietari di case del residence dove abito hanno voluto istituire per far fronte a spese quali il pagamento dell'elettricità delle strade interne del residence, manutenzione del cancello elettrico di accesso al residence, potatura e gestione del verde lungo le suddette strade e altri interventi di volta in volta necessari, di cui fino ad allora si era occupato il costruttore, avendo ancora alcune case in vendita e terreni da fabbricare.
Pagai subito una quota per il cancello. Poi non pagai più, vedendo che nessun lavoro veniva fatto. La mia domanda è: sono obbligata a pagare le quote?
RISPOSTA
Dobbiamo esaminare gli atti in questione perché non esiste una norma di legge che indica genericamente gli obblighi del consorziato oppure la sua facoltà di recesso.
Dall'esame dello statuto del consorzio emerge che sei obbligata a pagare le quote richieste dal consorzio, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto.
Articolo 5 Ciascun Consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese del Consorzio sulla base del numero delle unità abitative di sua proprietà o della proprietà di aree edificabili facenti parte della lottizzazione.
In attuazione di quanto previsto specificatamente all' articolo 3 il Presidente del Consorzio, riunendo il Consiglio di Amministrazione se presente, dovrà stabilire i tempi, le modalità e l'importo delle rate per il pagamento delle quote di competenza di ciascun consorziato. Il Consorzio è legittimato, tramite il Presidente, ad agire anche giudizialmente nei confronti dei Consorziati inadempienti.
Il consorzio non ha fatto nulla fino ad ora?
Secondo l'articolo 3 dello statuto, il consorzio funziona così: prima il consorzio chiede le quote e le incassa, poi le spende per i lavori rientranti nelle sue competenze.
Se non chiede le quote, non le incassa e non può fare i lavori.
L'articolo 3 prevede quanto segue: “I compiti di cui sopra saranno svolti dal Consorzio, nell'ambito delle sue disponibilità finanziarie previste annualmente, ...”
Quali sono i compiti del consorzio? Sono indicati sempre dall'articolo 3 dello statuto:
“Per quanto riguarda i compiti nell' interesse dei Consorziati si precisa che gli stessi attengono a:
Manutenzione cancello veicolare d' accesso alla lottizzazione e gestione accesso remoto.
Illuminazione - saldo fornitura elettrica e sostituzione delle lampade esauste.
Verde – Pulizia lato strada nella fascia antecedente alla proprietà dei consorziati.
Pulizia caditoie acque bianche
Su esplicita delibera dell’Assemblea Consortile pulizie straordinarie di spazi ove sono stati conferiti rifiuti illegittimamente.
Altri interventi specifici deliberati straordinariamente dall' Assemblea Consortile”.
Ma soprattutto, posso chiedere di non partecipare più al consorzio? Posso uscirne?
RISPOSTA
È possibile recedere in anticipo dal consorzio nel silenzio dello statuto consortile?
No, ai sensi dell'articolo 1118 del codice civile che lo vieta nel condominio, in ragione del nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, come stabilito dalla Sezione II della Cassazione con la sentenza 3 ottobre 2022 n. 28611.
Lo statuto non prevede la facoltà di recesso anticipato da parte del singolo consorziato, poiché la durata del consorzio è molto limitata.
Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, la durata del Consorzio è sino al 31 dicembre 2026.
Al 31 dicembre 2026, il consorzio potrà essere rinnovato sempre su base volontaria; ti consiglio ovviamente di non aderire al rinnovo del consorzio. Sarai libera dagli obblighi consortili al 31 dicembre 2026, poiché non accetterai il rinnovo del consorzio oltre tale data.
Il consorzio è volontario?
RISPOSTA
Sì, è un consorzio volontario.
Quali obblighi ho come consorzio e qual è la possibilità di uscirne?
Grazie
Cordialmente
RISPOSTA
Il pagamento delle quote annuali, come stabilite in conformità allo statuto consortile. A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1118 del codice civile