Licenziamento per mancato superamento periodo di prova, occorre una nuova domanda di NASPI
Buongiorno, vi scrivo per un chiarimento. Il 21/03/25 sono stato licenziato dalla precedente azienda per giustificato motivo oggettivo (dopo quasi 9 anni; in quel momento avevo già oltre 11 anni di contributi INPS continuativi). Ho fatto subito la domanda di NASpI, che mi è stata erogata per circa due mesi (aprile, maggio, tre settimane di giugno).
Da fine giugno 2025 ho lavorato per poco più di un mese presso altra azienda.
Non ho effettuato comunicazione esplicita perché in teoria ciò dovrebbe risultare direttamente dal nuovo datore di lavoro.
RISPOSTA
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, si ha diritto alla prestazione NASPI a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto.
In questo caso invece, tu hai firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi hai perso lo status di disoccupato, così come il diritto alla NASPI.
Devi fare una nuova domanda di NASPI.
Il mio contratto è cessato il 31 luglio 2025 (dopo poco più di un mese, dunque entro il periodo di prova), sempre per sopraggiunti cambiamenti interni all'azienda. Poco male perché avevo e ho altre posizioni più interessanti in ballo, che spero di concretizzare a breve... Tuttavia, finché non avrò una nuova occupazione vorrei sapere come regolarmi con la NASpI.
RISPOSTA
Attenzione: il datore di lavoro ti ha licenziato durante il periodo di prova ai sensi dell'articolo 2096 III comma del codice civile, quindi la domanda di NASPI deve essere ripresentata.
Pensavo che fosse necessario fare un'ulteriore domanda
RISPOSTA
Esatto, perché tu non hai firmato un contratto a tempo determinato di un mese e mezzo, ma hai firmato un contratto a tempo indeterminato e sei stato nuovamente licenziato.
Nell’ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, durante il periodo di preavviso, l’indennità NASpI non spetta.
Per poter beneficiare dell’indennità, dovrai quindi presentare una nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.
Ma accedendo al sito dell'INPS, la NASpI risulta ancora in erogazione.
RISPOSTA
D'accordo, ma mi pare di capire che non la stai percependo.
Tramite un parere informale mi è stato detto che la NASpI si intende "sospesa" per i primi sei mesi, dunque se si ottiene un lavoro a tempo determinato di durate inferiore, oppure se un contratto a tempo indeterminato si interrompe prima dei sei mesi stabiliti (questo sarebbe il mio caso) l'erogazione dovrebbe riprendere per i mesi residui, senza fare domanda.
RISPOSTA
La NASPI è sospesa in caso di contratto a tempo indeterminato durante il periodo di prova.
Ma se non si supera il periodo di prova, occorre ripresentare nuovamente la domanda di NASPI.
Potreste confermarmi se è davvero così; in caso contrario, vi chiedo di indicarmi i passi da seguire.
Grazie.
RISPOSTA
Puoi presentare una nuova domanda di NASpI.
Hai perso lo status di disoccupato, firmando un contratto a tempo indeterminato, ma l'hai ottenuto nuovamente una volta che ti hanno licenziato durante il periodo di prova.
Se invece ti sei dimesso volontariamente durante il periodo di prova, hai perso anche il diritto alla NASPI.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2096 del codice civile

