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Doni tra fidanzati in vista del matrimonio e donazioni indirette





Salve. Dovevo sposarmi ma la mia ex mi ha tradito e lasciato ad aprile 2023.
Mi ha richiesto indietro una serie di doni fatti in vista del matrimonio e glieli ho restituiti.

RISPOSTA

I doni sono stati restituiti ai sensi dell'articolo 80 del codice civile che prevede quanto segue: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti
”.
La suddetta norma di legge prevede un preciso termine per agire in giudizio, a pena di decadenza: un anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio.
Mi sembra di capire che questo termine decadenziale sia ormai inesorabilmente decorso.



Ora, il mese scorso, mi ha citato in giudizio per arricchimento senza causa per delle somme di denaro che versò per dei lavori che volle fare lei in quella che doveva essere la casa coniugale che attualmente è rimasta intestata a me in attesa di venderla.

RISPOSTA

L'azione di ingiustificato arricchimento è prevista e disciplinata dall'articolo 2041 del codice civile, “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda
”.
L'azione di ingiustificato arricchimento ha natura sussidiaria e quindi residuale, nel senso che può essere esperita soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile esercitare un'altra azione prevista dall'ordinamento giuridico, per ottenere il risarcimento oppure la restituzione del bene.
L'azione di ingiustificato arricchimento può essere azionata soltanto in assenza di rimedi specifici previsti dall'ordinamento giuridico, come appunto il rimedio previsto dall'articolo 80 del codice civile.
L'azione di ingiustificato arricchimento non può essere un rimedio per coloro che sono incorsi in prescrizioni o decadenze, come accaduto nel caso della tua ex partner che non potendo più agire contro di te, ai sensi dell'articolo 80 del codice civile, ha pensato male di ricorrere a quest'azione sussidiaria e residuale.
La tua ex compagna non ha compreso il reale significato della natura sussidiaria di questa azione regolata dall'articolo 2041 del codice civile.



Queste somme non rientravano anch'esse nei doni ai sensi dell'art 80?

RISPOSTA

Certamente sì, è una donazione indiretta e rientra nell'alveo applicativo dell'articolo 80 del codice civile, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Con ordinanza n. 29980 del 25 ottobre 2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che nel perimetro dell’art. 80 del codice civile, rientrano non soltanto i veri e propri “doni” tra fidanzati (liberalità d’uso), ma anche le eventuali donazioni immobiliari, ivi comprese le indirette. Provvedere a proprie spese ai lavori di manutenzione straordinaria di un immobile altrui, configura appunto una donazione indiretta.



Può esperire l'azione di ingiustificato arricchimento? Grazie.

RISPOSTA

Assolutamente no.
L'avvocato della tua ex partner ha commesso un errore molto grave, dimenticando la vera natura sussidiaria e residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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