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- Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato
Incompatibilità del dipendente del Comparto Scuola in aspettativa che prende servizio presso un Comune
Sono dipendente a tempo indeterminato del Comparto Scuola, profilo Assistente amministrativo.
Ho vinto il concorso in qualità di istruttore amministrativo presso un Comune con assunzione dal primo settembre 2025.
Diversi giorni prima dell'assunzione, ho comunicato via e-mail e per telefono alla Direzione Risorse Umane del Comune che ero dipendente a tempo indeterminato della scuola e che sarei stata collocata in aspettativa.
Successivamente sono stata convocata per la firma del contratto. Nei documenti allegati al contratto ho indicato la condizione di dipendente a tempo indeterminato della scuola e che ero collocata in aspettativa.
RISPOSTA
D'accordo, ma questo non ti autorizza a rimanere in aspettativa anche dopo avere preso servizio presso il Comune.
Dopo varie titubanze circa la possibilità di firmare il contratto vista la mia condizione di dipendente a tempo indeterminato, mi hanno fatto firmare il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica al 01/09/2025.
Dopo la firma del contratto, mi hanno comunicato che non potevo prendere servizio da loro se ero in aspettativa ai sensi dell’Art. 18 comma 3 Ccnl Scuola 2007 ma che avrei dovuto rassegnare le dimissioni con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’Art. 62 comma 10 Ccnl Scuola.
RISPOSTA
I funzionari del Comune hanno ragione.
Non è possibile avere come datori di lavoro, due differenti pubbliche amministrazioni. Devi rassegnare le dimissioni, con diritto alla conservazione del posto in pendenza del periodo di prova, come previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Scuola.
Il Comune ritiene che, per le leggi sull' incompatibilità, il mio rapporto di lavoro deve essere risolto prima che io prenda servizio e che quindi devo rassegnare alla scuola le dimissioni con diritto alla conservazione del posto ai sensi di quanto previsto dall' Art. 62 comma 10 Ccnl 2024.
RISPOSTA
E' vero, non puoi avere contemporaneamente due datori di lavoro; si configurerebbe l'incompatibilità di cui all'articolo 53 del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001).
Non ritengono invece compatibile con l'assunzione in servizio presso il Comune che io sia collocata in aspettativa per superare il periodo di prova ai sensi dell' Art. 18 comma 3 del Ccnl Scuola 2007 poiché l'aspettativa implica una semplice " sospensione del rapporto di lavoro" e non una chiusura totale che si verificherebbe con le dimissioni. La sottoscritta non vuole rassegnare le dimissioni ma esercitare il diritto di fruire dell'aspettativa.
RISPOSTA
Corri seriamente il rischio di un procedimento disciplinare presso il Comune dove prenderai servizio domani 1^ settembre; si tratterebbe di un procedimento disciplinare dall'esito scontato, ossia il recesso dal rapporto di lavoro presso il Comune durante il periodo di prova.
Esattamente come i dipendenti comunali hanno diritto di rassegnare le dimissioni con diritto alla conservazione del posto, durante il periodo di prova presso altra Amministrazione Pubblica, anche i dipendenti del comparto scuola possono e debbono fare altrettanto.
Non si possono avere due datori di lavoro pubblici (salvo tassative eccezioni previste dalla legge) e questa incompatibilità si configura anche se il dipendente è in aspettativa, come indicato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6637 del 09.03.2020.
Ti consiglio di rassegnare le dimissioni con diritto alla conservazione del posto di lavoro. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.