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Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato

Le incompatibilità dell'insegnante dipendente pubblico supplente e part time





Salve sono titolare di un’attività commerciale ovvero un bar/caffetteria (impresa individuale). Vorrei sapere se posso accettare supplenze in qualità di docente o se i due lavori risultano incompatibili.

RISPOSTA

Sussiste incompatibilità, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico pubblico impiego (d.lgs. 165/2001): “1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, … “.
Ecco di seguito i casi di incompatibilità di cui al suddetto articolo 60: “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, ne alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente
”.



Alcuni sindacati mi hanno comunicato che non posso accettare supplenze di nessuna tipologia nemmeno con orario part-time.

RISPOSTA

Puoi accettarle con un part time non superiore al 50%, ai sensi del comma 6 dell'articolo 53 del testo unico pubblico impiego che prevede l'esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dal regime delle incompatibilità con le attività extra-istituzionali.



Altri invece mi hanno confermato che fino al momento del ruolo posso lavorare senza dare nessuna comunicazione alla scuola.

RISPOSTA

Assolutamente no!
La disciplina delle incompatibilità del dipendente pubblico si applica a prescindere dalla circostanza che si tratti di un insegnante supplente oppure di ruolo.



Se eventualmente posso accettare una supplenza anche di 9 ore la settimana sono obbligata a chiudere l'autorizzazione della dirigente?
Grazie attendo un chiarimento

RISPOSTA

Puoi accettarla previa autorizzazione del dirigente scolastico che dovrà valutare l'assenza di conflitti d'interessi nonché la compatibilità dell'attività commerciale con l'impegno richiesto all'insegnante (in concreto dovrà verificare che l'attività di bar/caffetteria sia svolta fuori dall'orario di servizio, senza ripercussioni per la prestazione resa ai sensi del contratto individuale di lavoro).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 

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