Vendita trattore a cingoli all'officina meccanica per il suo adeguamento e la successiva rivendita
Ho ereditato da mio padre un trattore a cingoli OM50 del 1965. Vorrei venderlo perché non viene più utilizzato. Questo trattore, però, non è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza (manca l’arco di protezione, cinture, ecc.). Sono a conoscenza che il D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni vietano, in generale, di vendere trattori non a norma, con pochissime eccezioni.
Domanda: posso venderlo ad un commerciante o meccanico che provvederà alla messa a norma e successiva vendita senza che rimanga alcun tipo di responsabilità in capo al sottoscritto? E come dovrei comporre la dichiarazione di vendita per essere completamente escluso da ogni tipologia di responsabilità post vendita?
Saluti e grazie.
RISPOSTA
Certamente sì.
L'obiettivo si può raggiungere nel modo seguente: il proprietario del trattore e l'officina stipulano un contratto avente ad oggetto l'adeguamento del trattore alle normative di cui al decreto legislativo n. 81/2008, per la successiva destinazione d'uso lavorativa. Si tratta di un contratto d'opera regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con una clausola particolare: il corrispettivo per il lavoro svolto dall'officina sarà sottoposto ad una clausola sospensiva ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile: il corrispettivo in favore dell'officina sarà dovuto soltanto in caso di vendita del trattore a terzi, successivamente al suo adeguamento alla normativa.
In concreto, occorre inserire nel contratto d'opera con l'officina, una clausola come la seguente:
“Il pagamento del corrispettivo in favore dell'officina meccanica sarà dovuto se e quando il trattore sarà venduto ad un terzo, successivamente all'effettuazione dei lavori di adeguamento.
Ai fini della vendita del trattore, da effettuarsi successivamente al suo adeguamento alla normativa, il proprietario delega in via esclusiva l'officina xxxxx alle trattative con i terzi potenziali acquirenti, in particolare alla definizione del corrispettivo di vendita del mezzo.
Conclusa la vendita del trattore, l'Officina incasserà quale corrispettivo per l'adeguamento dello stesso, il corrispettivo della predetta vendita, senza avere null'altro a che prendere dall'attuale proprietario del mezzo.
È fatto divieto in capo all'officina, di utilizzare il trattore e di farlo utilizzare a terzi, prima del suo adeguamento alla normativa.
Dal momento della firma del presente contratto e fino al momento della vendita, il trattore sarà depositato presso l'officina meccanica. Il deposito del trattore presso l'officina meccanica sarà a titolo gratuito”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2222, 1353 del codice civile

