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Scritto da Giuseppe BRUNO, avvocato

Concessione uso impianti sportivi comunali garantito a tutti i cittadini e le associazioni sportive





Salve. Il mio comune dispone di un impianto sportivo comunale dotato di 2 campi da calcio, uno regolamentare per il gioco a 11, l'altro più piccolo per gli allenamenti. Quest'ultimo è sempre stato di pubblico utilizzo, i ragazzi potevano accederci liberamente per giocare.
Da un paio di anni l'impianto è stato dato in concessione ad una società calcistica che di fatto ha reso tutti gli impianti accessibili solo ai propri tesserati, di fatto vietando l'accesso agli altri ragazzi. Questo indipendentemente dal fatto che il campetto fosse utilizzato o meno, ed anche ora che la stagione calcistica è termina continuano ad allontanare i ragazzi che si presentano al campo.
In paese non ci sono altre strutture, se non un secondo campo in sintetico anch'esso in gestione ad una società che però risulta a pagamento. è presente un solo campo da Basket, installato nella pista da pattinaggio.
Vorrei capire se è legalmente corretto quanto sopra nel principio di tutela del diritto allo sport.
Grazie

RISPOSTA

Tutto ciò non è conforme alle previsioni dell'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021.
L'impianto sportivo comunale è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive, non soltanto alla società affidataria della concessione del servizio.

Art. 6 del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021. Uso degli impianti sportivi 1. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.


Come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 858 del 2021, l'impianto sportivo è un bene patrimoniale indisponibile assoggettato ad un vincolo funzionale all’impiego in favore della collettività. Di conseguenza, la gestione degli impianti si configura come una concessione di servizi, e non già una concessione di beni.
La gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico, come precisato dal Consiglio di Stato con sentenza 1557/2023.
Elemento fondamentale del servizio pubblico è appunto la destinazione dell’attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni.
Si tratta per la precisione di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’effetto socializzante ed aggregativo dello sport, per il miglioramento della qualità della vita, a beneficio non soltanto per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità.
Tanto premesso, i contratti di concessione relativi agli impianti sportivi comunali, devono necessariamente prevedere una fascia oraria durante la quale l'impianto possa essere utilizzato dalla cittadinanza nonché dalle scuole oppure dalle altre associazioni sportive.
La società concessionaria non potrebbe “monopolizzare” l'utilizzo dell'impianto sportivo, in favore dei suoi tesserati!
A disposizione per chiarimenti e per esaminare il bando comunale di concessione dell'impianto. Cordiali saluti.

Fonti:

  • Sentenza del Consiglio di Stato n. 858 del 2021
  • DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 

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