Differenza tra penale in caso di dimissioni anticipate e patto di non concorrenza
Salve, ho frequentato corso OSS gratuito organizzato da Formxxxxx con l'agenzia per il lavoro XXXXXX che mi ha fatto firmare un accordo tra le parti per lavorare con loro nei sei mesi successivi. Una sindacalista tenne una lezione dicendo che non era legale... vorrei saperne di più perché ho ricevuto offerte di lavoro, piu remunerative di quelle proposte dalla suddetta agenzia per il lavoro.
RISPOSTA
È perfettamente legale.
Ti sei impegnato a non rassegnare le dimissioni prima che siano trascorsi 6 mesi dall'inizio dell'esperienza lavorativa (a pena di versare una penale in caso di dimissioni anticipate).
Se rassegnerai le dimissioni prima del semestre, dovrai versare una penale di 1500 euro, parametrata ad una mensilità.
Nei contratti di lavoro a tempo determinato, non è possibile dimettersi, né si può essere licenziati prima del termine del contratto, salvo i casi di giusta causa (licenziamento disciplinare).
Nel contratto di lavoro è stata inserita una penale, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
L'inserimento della penale è perfettamente legittimo.
Il sindacalista ha confuso la penale con il patto di non concorrenza, successivo alle dimissioni del dipendente, previsto dall'articolo 2125 del codice civile: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Il patto di non concorrenza, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, deve essere retribuito con un compenso specifico. In questo caso tuttavia, si tratta di una penale per l'ipotesi di dimissioni prima dei sei mesi, quindi è tutto perfettamente legittimo. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1382, 2125 del codice civile

