Garanzia del codice del consumo e del codice civile installazione caldaia con apparecchio per il controllo da remoto dell'accensione difettoso
Buongiorno, nel novembre scorso ho installato una caldaia nuova con in più un apparecchio per il controllo da remoto dell'accensione (era un accessorio che ho pagato in più).
RISPOSTA
Immagino che il contratto sottoscritto per l'installazione della caldaia, abbia in allegato una garanzia di 12 mesi oppure di 24 mesi.
Apparentemente il controllo remoto funzionava regolarmente, avevo infatti un app che segnalava la mia assenza da casa e mi permetteva di accendere e spegnere la caldaia quando non ero presente (vivo da solo e spesso sono assente da casa per diversi giorni).
Purtroppo quando ho ricevuto la prima bolletta del periodo invernale ho riscontrato che i consumi erano più che raddoppiati, dato che l'apparecchio per il controllo remoto era difettoso (in pratica non agiva sull'accensione e sullo spegnimento della caldaia) e conseguentemente la caldaia era costantemente accesa.
RISPOSTA
Ti chiedo cosa hai fatto quando hai avuto conoscenza di questo difetto dell'app.
A prescindere dalla garanzia convenzionale allegata al contratto, il codice civile prevede una specifica garanzia legale per i vizi del bene oggetto di compravendita: ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Ma attenzione ai termini di decadenza di cui all'articolo 1495 del codice civile:
“Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Hai denunziato al venditore il vizio dell'app, entro 8 giorni dalla scoperta?
Io purtroppo essendo fuori casa quando questa cosa avveniva non potevo accorgermi visto che normalmente l'accendevo un po' prima di rientrare a casa per cui il fatto che trovassi casa riscaldata non mi destava alcun sospetto.
RISPOSTA
Ma nel momento in cui ti sei reso conto del vizio, lo hai denunziato anche soltanto con una email, al venditore-installatore della caldaia?
La società che ha fatto l'installazione (si chiama B......8) declina ogni responsabilità rimandando alla azienda che produce il controllo remoto (con la quale però non ho mai avuto nessun contatto avendo gestito tutta l'installazione con chi mi ha installato la caldaia).
RISPOSTA
Immagino che tu abbia firmato un unico contratto con la B......8.
Non hai nessun rapporto contrattuale con il creatore della app; confermi questo assunto?
Il venditore è responsabile per i difetti di conformità del bene al momento della consegna.
Il referente normativo è l'articolo 133 del codice del consumo:
“1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135 bis”.
Però l'installazione e il collaudo è stato fatto dalla B.......8 che a mio parere non ha controllato adeguatamente in fase di collaudo.
RISPOSTA
Per legge, si presume che non lo abbia fatto, pertanto l'onere della prova ricade sulla B........8 che dovrebbe dimostrare la propria diligenza professionale nonché l'assenza del difetto di conformità al momento dell'installazione.
Infatti il pezzo era difettato fin dall'inizio, non si tratta di un guasto avvenuto dopo. Il danno per l'extra consumo è di 500 euro.
Ho modo di rivalermi su di loro?
RISPOSTA
Infatti il pezzo era difettato fin dall'inizio, non si tratta di un guasto avvenuto dopo. Il danno per l'extra consumo è di 500 euro.
Ho modo di rivalermi su di loro?
Ho anche proposto di abbuonarmi i costi di abbonamento per la manutenzione ordinaria per un numero di anni pari alla cifra di cui sopra, ma finora non mi hanno mai dato alcuna risposta.
Grazie
RISPOSTA
Si tratta di una valida proposta transattiva; hai pienamente diritto alla sistemazione dell'app a spese della ditta installatrice, nonché ad un risarcimento danni, sempre nel caso in cui tu abbia segnalato la problematica tempestivamente entro i termini di legge (entro il termine di 8 giorni dalla scoperta, come previsto dall'articolo 1495 del codice civile). Il risarcimento danni è pari all'aggravio di spesa dovuto al difettoso funzionamento della app.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

