Partecipazione ai concorsi: diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio presso Scuola Magistrale Civica
Egr. avvocato, sono una dipendente amministrativa categoria C (ex posizione economica C7 del comparto Università), diventata Collaboratore dal 20.1.2024;
RISPOSTA
Ti chiedo un chiarimento.
Diventata collaboratore dal 20.1.2024, poiché la contrattazione collettiva del comparto universitario ha rinominato i dipendenti della categoria C come Collaboratori, esattamente come negli enti locali sono stati rinominati come Istruttori, tanto per capirci …
Spero di avere compreso bene il quadro fattuale.
L’Università per cui lavoro ha bandito una PROCEDURA VALUTATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA PROGRESSIONE TRA L’AREA DEI COLLABORATORI E L’AREA DEI FUNZIONARI RISERVATA AL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO
RISPOSTA
Una progressione verticale che molti contratti collettivi adesso chiamano anche progressione di carriera. I vincitori firmeranno un contratto di lavoro da Funzionari.
Questo uno dei titoli richiesti:
a) titolo di studio e anzianità
laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori e nella categoria C del precedente sistema di classificazione ……….
oppure
diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori e nella categoria C del precedente sistema di classificazione………………………
RISPOSTA
Sono le così dette progressioni verticali in deroga, anche in assenza del titolo accademico della laurea.
La mia domanda è: posso partecipare al bando, avendo almeno 10 anni di esperienza ed il titolo di studio “Diploma di Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio” c/o Scuola Magistrale Civica, conseguito nel 1985?
Il Diploma sopra riportato può essere messo tra i diplomi di scuola secondaria di II grado?
Cordiali saluti.
RISPOSTA
No, perché questo diploma è stato conseguito al termine di un corso di studi triennale e non quinquennale.
Per il Consiglio di Stato, il diploma magistrale conseguito al termine di un corso di studio triennale è di per sé abilitante per l'insegnamento, ma non può essere considerato titolo rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado, perché ad esso si accedeva appunto dopo aver frequentato la scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, non può ritenersi equipollente al diploma rilasciato «a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale». Solo questi ultimi, per la loro durata e per la preparazione specifica, sono titoli validi per l'accesso ai corsi di laurea e per i concorsi per la Pubblica amministrazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

